P. Q. M. Visti gli artt. 23 e ss. legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 206 c.p. per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. Sospende il giudizio limitatamente all'istanza di revoca avanzata ex art. 299 c.p.p. e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che, a cura della cancelleria, l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata all'indagato, al difensore, al Pubblico Ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri. Dispone inoltre che la citata ordinanza sia comunicata, a cura della cancelleria, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma il 13 ottobre 2003 Il giudice per le indagini preliminari: Finiti 03C1272