P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e ss. legge n. 87/1953;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 206 c.p. per violazione degli
artt. 3 e 24 della Costituzione.
    Sospende il giudizio limitatamente all'istanza di revoca avanzata
ex art. 299 c.p.p. e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale.
    Dispone   che,   a   cura   della   cancelleria,  l'ordinanza  di
trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale sia notificata
all'indagato,   al  difensore,  al  Pubblico  Ministero,  nonche'  al
Presidente del Consiglio dei ministri.
    Dispone  inoltre  che  la citata ordinanza sia comunicata, a cura
della cancelleria, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Roma il 13 ottobre 2003
           Il giudice per le indagini preliminari: Finiti
03C1272