P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  rilevante  per la decisione di questo processo, solleva
questione  di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 5, legge 25
giugno  1999,  n. 205;  19,  decreto  legislativo  30  dicembre 1999,
n. 507,  nella  parte  in  cui  non prevedono la depenalizzazione del
reato  previsto  e  punito dall'art. 186, secondo comma, codice della
strada, limitatamente al comportamento di chi conduce un veicolo, per
il  quale non vi e' l'obbligo di abilitazione alla guida, in stato di
ebbrezza;
    Sospende  il  giudizio  ed  ordina l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale;
    Ordina la notifica, a cura della cancelleria, di questa ordinanza
al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  alle parti e la sua
comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Borgo San Dalmazzo, addi' 19 marzo 2003
                      Il giudice di pace: Lerda
03C1274