P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante per la decisione di questo processo, solleva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 5, legge 25 giugno 1999, n. 205; 19, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato previsto e punito dall'art. 186, secondo comma, codice della strada, limitatamente al comportamento di chi conduce un veicolo, per il quale non vi e' l'obbligo di abilitazione alla guida, in stato di ebbrezza; Sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la notifica, a cura della cancelleria, di questa ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Borgo San Dalmazzo, addi' 19 marzo 2003 Il giudice di pace: Lerda 03C1274