P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 99, comma 2, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel testo attualmente vigente, nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni, il divieto di cumulo della indennita' integrativa speciale, per contrasto con gli articoli 3 e 38 della Costituzione. Dispone la trasmissione degli atti del procedimento e della presente ordinanza alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti in giudizio, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Sospende il giudizio in corso. Cosi' provveduto in Cagliari, nell'udienza del 24 giugno 2003. Il giudice unico: Canu 03C1278