P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23 e ss. della legge 11
marzo  1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata
la  questione  di legittimita' costituzionale dell'articolo 99, comma
2,  del  d.P.R.  29  dicembre  1973,  n. 1092,  nel testo attualmente
vigente,  nella  parte in cui non determina la misura del trattamento
complessivo  oltre  il  quale  diventi  operante,  per  i titolari di
pensioni, il divieto di cumulo della indennita' integrativa speciale,
per contrasto con gli articoli 3 e 38 della Costituzione.
    Dispone  la  trasmissione  degli  atti  del  procedimento e della
presente ordinanza alla Corte costituzionale.
    Ordina  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti in
giudizio,  e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica.
    Sospende il giudizio in corso.
    Cosi' provveduto in Cagliari, nell'udienza del 24 giugno 2003.
                       Il giudice unico: Canu
03C1278