Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 2, comma 5,
del  decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di
imposte   sui  redditi,  sui  trasferimenti  di  immobili  di  civile
abitazione,  di termini per la definizione agevolata delle situazioni
e  pendenze  tributarie,  per  la  soppressione  della ritenuta sugli
interessi,  premi  ed  altri  frutti  derivanti  da  depositi e conti
correnti   interbancari,   nonche'  altre  disposizioni  tributarie),
convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  24 marzo 1993, n. 75,
nella  parte in cui non si applica agli immobili di interesse storico
o  artistico  di  cui  all'art. 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089
(Tutela  delle  cose d'interesse artistico e storico), ora art. 5 del
decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n. 490  (Testo  unico  delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a
norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                        Il redattore: Marini
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 28 novembre 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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