Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara    l'illegittimita'   costituzionale   dell'art. 47-ter,
comma 1,  lettera a),  della  legge  26 luglio  1975,  n. 354  (Norme
sull'ordinamento   penitenziario   e   sull'esecuzione  delle  misure
privative e limitative della liberta), nella parte in cui non prevede
la concessione della detenzione domiciliare anche nei confronti della
madre  condannata,  e, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), del
padre  condannato,  conviventi  con  un  figlio portatore di handicap
totalmente invalidante.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                        Il redattore: Contri
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 5 dicembre 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
03C1306