P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost., 1 legge costituzionale n. 1/1948, 23 legge costituzionale n. 87/1953, solleva d'ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge n. 203/1982 nella parte in cui prevede che «Nei territori del catasto derivante dall'ex catasto austro-ungarico, fino alla revisione e all'aggiornamento delle tariffe catastali, si applicano le tabelle determinate in base alle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1962 n. 567, vigenti nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971 n. 11, rivalutate in base al tasso di svalutazione della lira nel frattempo intervenuta. Sui valori cosi' ottenuti si opera una riduzione pari al 20 per cento» ed, occorrendo, dell'art. 3 della legge n. 567/1962 in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso; Ordina la notifica a cura della cancelleria della presente ordinanza di trasmissione alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bolzano, addi' 26 settembre 2003 Il Presidente: Bruccoleri Il giudice estensore: Mirandola 04c0031