P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 Cost., 1 legge costituzionale n. 1/1948, 23
legge   costituzionale  n. 87/1953,  solleva  d'ufficio,  ritenendola
rilevante  e  non manifestamente infondata, questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 14  della  legge n. 203/1982 nella parte in
cui  prevede che «Nei territori del catasto derivante dall'ex catasto
austro-ungarico,   fino  alla  revisione  e  all'aggiornamento  delle
tariffe  catastali,  si applicano le tabelle determinate in base alle
disposizioni  di  cui  alla  legge  12  giugno  1962  n. 567, vigenti
nell'annata  agraria  anteriore  all'entrata in vigore della legge 11
febbraio  1971  n. 11,  rivalutate  in  base al tasso di svalutazione
della  lira  nel  frattempo intervenuta. Sui valori cosi' ottenuti si
opera una riduzione pari al 20 per cento» ed, occorrendo, dell'art. 3
della  legge  n. 567/1962  in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della
Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale sospendendo il giudizio in corso;
    Ordina  la  notifica  a  cura  della  cancelleria  della presente
ordinanza di trasmissione alle parti, al Presidente del Consiglio dei
ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Bolzano, addi' 26 settembre 2003
                      Il Presidente: Bruccoleri
                                     Il giudice estensore: Mirandola
04c0031