ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 52, comma 17,
della  legge  28 dicembre  2001,  n. 448 recante «Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria   2002»,  promossi  con  ricorsi  delle  Regioni  Marche,
Toscana,  Emilia-Romagna  e  Umbria,  notificati  il  22,  il 27 e il
26 febbraio  2002,  depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 1° e
l'8 marzo  successivi ed iscritti ai nn. 10, 12, 23 e 24 del registro
ricorsi 2002.
    Visti  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  17  giugno 2003  il  giudice
relatore Ugo De Siervo;
    Uditi  gli  avvocati  Stefano Grassi per la Regione Marche, Fabio
Lorenzoni  per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per la Regione
Emilia-Romagna  e Umbria e l'avvocato dello Stato Paolo Casentino per
il Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso notificato il 22 febbraio 2002, depositato il
28 febbraio  2002  e  iscritto al registro ricorsi n. 10 del 2002, la
Regione   Marche   ha  sollevato  -  tra  le  altre  -  questione  di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 52,  comma 17,  della  legge
28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale   e   pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria  2002)
pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  del  29 dicembre  2001,  per
violazione dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione.
    La  Regione  Marche,  nel proprio ricorso, lamenta che l'art. 52,
comma 17,  della  legge  n. 448  del  2001,  prevedendo  l'esclusione
dell'applicabilita'   «delle   disposizioni  di  cui  alla  legge  11
giugno 1971,  n. 426  e successive modificazioni» alle sagre, fiere e
manifestazioni  a carattere religioso, benefico o politico, lederebbe
la   sfera  delle  competenze  costituzionalmente  riconosciute  alle
Regioni  dall'art. 117,  quarto  comma, della Costituzione, in quanto
limiterebbe  l'ambito  di  applicabilita' di una normativa vigente in
relazione  ad  una materia, quella del commercio, attribuita - almeno
per  i  profili  non  inerenti  alla  tutela della concorrenza - alla
competenza legislativa residuale delle regioni.
    La   normativa   statale   vigente,  pertanto,  ad  avviso  della
ricorrente,  resterebbe  valida ed applicabile finche' le regioni non
dettino  una  propria  disciplina  nell'esercizio della potesta' loro
conferita  dall'art. 117, quarto comma, della Costituzione, mentre lo
Stato  non sarebbe piu' legittimato ad intervenire sulla materia, non
rientrando  il  commercio negli elenchi contenuti nei commi secondo e
terzo dell'art. 117 della Costituzione.
    2.  -  Anche  la  Regione  Toscana  (con  ricorso  notificato  il
22 febbraio  2002, depositato il 1° marzo 2002 e iscritto al registro
ricorsi  n. 12  del  2002),  la  Regione  Emilia-Romagna (con ricorso
notificato  il 27 febbraio 2002, depositato l'8 marzo 2002 e iscritto
al  registro  ricorsi  n. 23  del 2002) e Regione Umbria (con ricorso
notificato  il 26 febbraio 2002, depositato l'8 marzo 2002 e iscritto
al  registro  ricorsi  n. 24  del 2002) hanno impugnato, tra le altre
norme,   l'art. 52,   comma 17,  della  legge  n. 448  del  2001  per
violazione dell'art. 117, quarto comma della Costituzione.
    Le  ricorrenti sostengono che la norma censurata concernerebbe la
materia   delle  fiere,  ricompresa  tra  le  attribuzioni  esclusive
regionali,  riservate  integralmente  all'autonomia  delle  regioni e
nelle quali sarebbe precluso ogni intervento del legislatore statale.
    3.   -   Le   Regioni  Emilia-Romagna  ed  Umbria,  con  analoghe
argomentazioni,    lamentano   inoltre   che   la   norma   impugnata
contrasterebbe con il principio di certezza del diritto. Essa infatti
derogherebbe  ad  una  disciplina  gia'  abrogata dal d.lgs. 31 marzo
1998,  n. 114  (Riforma  della  disciplina  relativa  al  settore del
commercio,  a  norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59).
    L'abrogazione  operata  da tale decreto legislativo riguarderebbe
non  solo la legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio),
ma  anche  le  «successive  modificazioni»  a  tale legge. Tra queste
modificazioni  non  potrebbe  infatti  ricomprendersi anche lo stesso
decreto legislativo n. 114 del 1998, dal momento che esso conterrebbe
una  disciplina  delle  attivita'  commerciali  in  termini  tali  da
escludere  la  sua  riferibilita'  al  tipo  di manifestazioni cui si
riferisce la norma censurata.
    4.  -  Il  Presidente del Consiglio dei ministri si e' costituito
nei relativi giudizi, tramite l'Avvocatura generale dello Stato.
    La   difesa  erariale  sostiene  la  conformita'  a  Costituzione
dell'art. 52,  comma 17,  della  legge  n. 448  del  2001, sulla base
dell'argomento  secondo  cui  la disposizione impugnata sarebbe stata
dettata dallo Stato nell'esercizio della propria competenza esclusiva
di   cui   all'art. 117,  secondo  comma,  lettere c)  ed  f),  della
Costituzione,   in  tema  di  confessioni  religiose  e  di  rapporti
politici.
    La  norma censurata, pertanto, non detterebbe norme in materia di
fiere  tout  court,  ma  in  materia di fiere «a carattere religioso,
benefico  e  politico»  che  non  rientrerebbero,  per la particolare
finalita', nell'ambito delle attribuzioni esclusive delle regioni.
    5.   -   In   prossimita'   dell'udienza   le   Regioni   Marche,
Emilia-Romagna e Umbria hanno depositato memorie integrative.
    La Regione Marche ribadisce che la disciplina dettata dalla norma
impugnata ricadrebbe nella materia del commercio, oggetto di potesta'
legislativa  residuale  regionale,  con la conseguenza che le regioni
potrebbero  legiferare  in  tale  ambito  senza rispettare i principi
fondamentali  stabiliti dalle leggi dello Stato, potendo, ad esempio,
riformulare  autonomamente il d.lgs. n. 114 del 1998. Ad avviso della
regione,  inoltre,  la  materia  non  potrebbe essere piu' oggetto di
nuovi  interventi  normativi da parte dello Stato, almeno per tutti i
profili non relativi alla tutela della concorrenza.
    6. - Le Regioni Emilia-Romagna e Umbria, oltre a ribadire tutti i
propri   argomenti,   hanno   osservato   -   con   riferimento  alle
considerazioni  dell'Avvocatura  in  ordine  alle peculiari finalita'
delle  manifestazioni  disciplinate dall'art. 52, comma 17 - che cio'
che  caratterizzerebbe  una  fiera sarebbe la natura dell'attivita' e
non  la  sua  finalita';  di  talche',  data  la  competenza generale
residuale   delle   regioni,  il  «carattere  religioso,  benefico  o
politico» delle sagre, fiere e manifestazioni non potrebbe portare le
stesse nell'ambito della competenza statale. Lo Stato non disporrebbe
in  materia  di  alcun titolo di competenza e, pertanto, non potrebbe
che   spettare   al   legislatore   regionale   la   decisione  sulla
applicabilita'  o  meno  a  tali attivita' della disciplina ordinaria
prevista per le attivita' commerciali in genere.
    7.  -  In  prossimita' dell'udienza, nel solo giudizio introdotto
dal  ricorso  della Regione Marche, anche l'Avvocatura dello Stato ha
depositato   memoria,   limitandosi   a  ribadire  la  conformita'  a
Costituzione  dell'art. 52,  comma 17,  della  legge n. 448 del 2001,
sulla  base  dell'argomento  secondo  cui  la  disposizione impugnata
sarebbe  stata  dettata  dallo  Stato  nell'esercizio  della  propria
competenza  esclusiva  di cui all'art. 117, secondo comma, lettere c)
ed  f),  della  Costituzione,  in  tema di confessioni religiose e di
rapporti politici.

                       Considerato in diritto

    1.  -  Le  Regioni  Marche,  Toscana,  Emilia-Romagna  e  Umbria,
nell'impugnare  numerose  disposizioni  della legge 28 dicembre 2001,
n. 448  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  -  legge finanziaria 2002), censurano, tra
l'altro,  l'art. 52,  comma 17,  di tale legge (Interventi vari). Per
ragioni  di omogeneita' di materia, la trattazione della questione di
costituzionalita'  indicata  viene  separata  da  quella delle altre,
sollevate con i medesimi ricorsi, oggetto di distinte decisioni.
    La  norma censurata dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2002,
le  disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina
del  commercio),  e  successive modificazioni, «non si applicano alle
sagre,  fiere  e  manifestazioni  di  carattere religioso, benefico o
politico».
    Tutte   le   regioni  ricorrenti,  con  argomentazioni  analoghe,
sostengono  che  tale  previsione  normativa  lederebbe le competenze
costituzionalmente  riconosciute  alle regioni, in quanto inciderebbe
su  una  materia  che  l'art. 117,  quarto comma, della Costituzione,
attribuirebbe alla competenza legislativa residuale delle regioni.
    Due  delle  ricorrenti  (le  Regioni  Emilia-Romagna  e  Umbria),
inoltre,  ritengono  la  disposizione  impugnata  contrastante con il
principio  di  certezza  del  diritto,  in quanto derogherebbe ad una
disciplina  gia'  abrogata  ad opera del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n. 114  (Riforma  della  disciplina  relativa  al  settore del
commercio,  a  norma  dell'articolo 4,  comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59).
    Considerata la loro sostanziale identita', i quattro ricorsi, per
la parte relativa all'art. 52, comma 17, della legge n. 448 del 2001,
vanno  riuniti  per  essere  trattati  congiuntamente  e  decisi  con
un'unica sentenza.
    2.   -  Preliminarmente,  deve  essere  affrontata  la  questione
inerente   la   vigenza   della   normativa  cui  fa  riferimento  la
disposizione oggetto del presente giudizio.
    Al  riguardo,  occorre  considerare quanto stabilito dall'art. 26
del  d.lgs.  n. 114  del 1998, che, al comma 6, dispone l'abrogazione
della  legge  n. 426  del  1971,  nonche'  del  decreto  ministeriale
4 agosto  1988, n. 375, «ad esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e
dell'allegato   9   e  delle  disposizioni  concernenti  il  registro
esercenti    il    commercio    relativamente   alla   attivita'   di
somministrazione  di  alimenti  e bevande di cui alla legge 25 agosto
1991,  n. 287 ed alla attivita' ricettiva di cui alla legge 17 maggio
1983, n. 217».
    Da  tale disposizione si desume la perdurante vigenza delle norme
contenute  nella  legge  n. 426  del  1971,  concernenti  il registro
esercenti   il   commercio   (REC),  in  relazione  all'attivita'  di
somministrazione  di  alimenti  e  bevande cui si riferisce la citata
legge    n. 287    del    1991    (Aggiornamento    della   normativa
sull'insediamento  e  sull'attivita' dei pubblici servizi). L'art. 1,
comma 1,  di  tale  legge  ne  determina  l'ambito  di  applicazione,
individuandolo  nelle  «attivita'  di somministrazione al pubblico di
alimenti  e  bevande», e precisando inoltre che «per somministrazione
si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i
casi   in   cui  gli  acquirenti  consumano  i  prodotti  nei  locali
dell'esercizio  o  in  una  superficie  aperta  al pubblico, all'uopo
attrezzati».   L'art. 2,   a   sua   volta,  subordina  espressamente
l'esercizio  di  tale  attivita'  all'iscrizione  nel  registro degli
esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge n. 426 del 1971,
richiedendo per tale iscrizione, tra l'altro, la frequenza, con esito
positivo,  di specifici corsi professionali, ovvero il superamento di
un   esame   di   idoneita'   allo   svolgimento   di   attivita'  di
somministrazione di alimenti e bevande.
    Conclusivamente, il riferimento contenuto nell'art. 26 del d.lgs.
n. 114  del  1998  alla legge n. 287 del 1991, e dunque genericamente
all'attivita'  di somministrazione di alimenti e bevande, consente di
ritenere  in vigore la normativa concernente il registro esercenti il
commercio  per  l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande
svolta  in  occasione  delle  sagre,  fiere  e  manifestazioni cui si
riferisce la norma censurata.
    Risulta    pertanto   evidente   l'erroneita'   del   presupposto
interpretativo  da  cui  muovono  le  Regioni Emilia-Romagna e Umbria
secondo  cui  la  legge  n. 426  del  1971  non sarebbe piu' vigente.
Conseguentemente  non puo' essere accolta la censura secondo la quale
la  norma  impugnata  contrasterebbe con il principio di certezza del
diritto.
    3.  - Possono ora essere affrontate le ulteriori censure proposte
dalle ricorrenti nei confronti della disposizione impugnata.
    Tali censure sono fondate.
    Come  ben  noto,  la  legge  costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche  al  titolo  V  della parte seconda della Costituzione) ha
mutato  l'ordine dei rapporti tra legislazione statale e legislazione
regionale, nel senso che la potesta' legislativa dello Stato sussiste
solo  ove  dalla  Costituzione  sia  ricavabile  un preciso titolo di
legittimazione.
    Alla  luce  del  nuovo criterio di individuazione degli ambiti di
potesta'  legislativa  attribuiti allo Stato e alle regioni, non puo'
essere   condiviso   l'argomento  portato  dalla  difesa  erariale  a
giustificazione  della legittimita' della norma censurata, secondo il
quale   l'intervento   statale   troverebbe   il  proprio  titolo  di
legittimazione  nell'art. 117,  secondo comma, lettere c) (relativo a
«Rapporti  tra  la  Repubblica  e  le confessioni religiose») ed f) (
relativo   a   «Organi  dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;
referendum   statali;   elezione   del   Parlamento  europeo»)  della
Costituzione.  La finalita' religiosa, benefica o politica da cui sia
connotata  una fiera o una sagra non puo' infatti valere, di per se',
a  modificarne  la natura e dunque a mutare l'ambito materiale cui la
disciplina  di  tali manifestazioni inerisce; ambito che non puo' che
essere individuato nella disciplina del «commercio».
    Tali  conclusioni  trovano,  del  resto,  conferma  nella  stessa
legislazione  statale  vigente;  infatti,  l'art. 27, lettera e), del
d.lgs.  n. 114  del  1998,  nel  disciplinare  il  commercio  su aree
pubbliche,  qualifica  come  fiera  la  manifestazione caratterizzata
dall'afflusso,  nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private,
«di   operatori  autorizzati  ad  esercitare  il  commercio  su  aree
pubbliche,   in   occasione   di  particolari  ricorrenze,  eventi  o
festivita».
    Risulta  dunque  evidente  che  la  norma  censurata non puo' che
inerire    alla   potesta'   legislativa   «residuale»   riconosciuta
dall'art. 117,  quarto  comma,  della  Costituzione  alle regioni, le
quali  ben  potranno  autonomamente  rispondere  alle esigenze di cui
intendeva   farsi   carico  la  impugnata  norma  statale,  valutando
l'opportunita'  di  esercitare  in  tal  senso  la propria competenza
legislativa.
    Di  conseguenza, l'art. 52, comma 17, della legge n. 448 del 2001
deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione
dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione.