Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 33, commi 1,
2,  3,  4,  5 e 7, dello statuto della Regione Calabria, approvato in
prima deliberazione il 13 maggio 2003 e, in seconda deliberazione, il
31 luglio 2003;
    Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 15; dell'art. 16, comma 2,
lettere a)  e  b),  e dell'art. 38, comma 1, lettera c), del predetto
statuto della Regione Calabria;
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 38, comma 1,
lettere a) ed e), del predetto statuto della Regione Calabria;
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
degli  artt. 34,  comma 1,  lettera i),  e  43,  comma 2,  del citato
statuto   della   Regione  Calabria,  sollevata  dal  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri,   in   riferimento   all'art. 121   della
Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 50,  comma 5,  del predetto statuto della Regione Calabria,
sollevata  dal  Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento
all'art. 117,  secondo  comma,  lettera l) della Costituzione, con il
ricorso indicato in epigrafe;
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 51 del citato statuto della Regione Calabria, sollevata dal
Presidente  del  Consiglio  dei ministri, in riferimento all'art. 123
della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 126,   terzo  comma,  della
Costituzione,  in  riferimento  agli  artt. 3, 97, 123, 92 e 94 della
Costituzione  e, in particolare, al principio del parlamentarismo che
ne  sarebbe  deducibile,  che la Regione Calabria ha chiesto a questa
Corte  di  sollevare dinnanzi a se' con la memoria di costituzione in
giudizio.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                       Il redattore: De Siervo
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 13 gennaio 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
04C0039