ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 27, comma 13,
della  legge  28 dicembre  2001  n. 448 recante: «Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria    2002»    come   modificato   dall'art. 3--quater   del
decreto-legge  22 febbraio  2002,  n. 13  (Disposizioni  urgenti  per
assicurare  la  funzionalita'  degli  enti  locali),  convertito  con
modificazioni  in  legge  24 aprile 2002, n. 75, promosso con ricorso
della  Regione  Marche  notificato il 22 febbraio 2002, depositato in
cancelleria  il  28  successivo  ed  iscritto  al  n. 10 del registro
ricorsi 2002.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito   nell'udienza  pubblica  del  17  giugno 2003  il  giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
    Uditi   l'avvocato   Stefano  Grassi  per  la  Regione  Marche  e
l'Avvocato   dello  Stato  Paolo  Cosentino  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  Con  ricorso  notificato  al  Presidente del Consiglio dei
ministri  il  22 febbraio  2002 e depositato presso la cancelleria di
questa  Corte  il 28 febbraio 2002, la Regione Marche ha chiesto, fra
l'altro,    la    declaratoria   di   illegittimita'   costituzionale
dell'art. 27,   comma 13,   della   legge   28 dicembre  2001  n. 448
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  -  legge finanziaria 2002) per indebita invasione della
propria  sfera  di  competenza,  e,  in  particolare,  per violazione
dell'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.
    A  sostegno  della  domanda  la regione ricorrente lamenta che lo
Stato,   disciplinando,   con   la  norma  impugnata,  il  regime  di
esecutabilita'  e  sottoponibilita'  a  sequestro  e pignoramento dei
fondi  recanti  addizionali Irpef comunali e provinciali, disponibili
sulle contabilita' speciali del Ministero dell'interno, ha legiferato
in  materia  sottratta  alla  competenza  legislativa dello Stato, in
quanto  relativa  al  «sistema  contabile  degli  enti territoriali»,
affidato alla legislazione piena o residuale delle regioni.
    La  norma  non puo' essere ricondotta alla materia statale «norme
processuali»,  di  cui all'art. 117, comma secondo, lettera l), della
Costituzione  avendo carattere sostanziale che non intacca la vigente
disciplina   degli   istituti   processuali  relativi  all'esecuzione
forzata,   in   quanto   si   limita   a  stabilire  un  limite  alla
assoggettabilita'  ad  esecuzione  delle  somme indicate, con il solo
effetto di renderle pienamente disponibili da parte degli enti locali
cui  sono  destinate,  in  ossequio all'art. 119, comma secondo, ult.
alinea,  della Costituzione. Ne' puo' essere ricondotta alla materia,
pure  statale,  del  «sistema tributario e contabile dello Stato», di
cui   all'art. 117,   comma   secondo,  lettera e),  in  quanto,  pur
riferendosi  a  contabilita'  speciali del Ministero dell'Interno, si
tratta   di   semplici  «girofondi»  (contenitori  passivi  di  somme
disponibili  solo  e  unicamente  per  comuni  e province), del tutto
sottratti  ad  ogni intervento statale che risulti diverso dalla mera
messa a disposizione.
    Neppure   puo'  essere  ricondotta  alla  materia  di  competenza
concorrente  «armonizzazione  dei  bilanci  pubblici  e coordinamento
della   finanza   pubblica   e   del   sistema  tributario»,  di  cui
all'art. 117,  comma  terzo, della Costituzione, in quanto, atteso il
suo  contenuto  puntuale  e immediatamente operativo, la norma non e'
qualificabile  ne'  come  principio  fondamentale  enunciabile  dalla
legislazione  statale,  ne'  come disciplina di dettaglio a carattere
suppletivo, come tale derogabile dal legislatore regionale.
    2.  -  Nel  giudizio si e' costituito il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,   assumendo  l'infondatezza  del  ricorso,  perche'  la  norma
impugnata costituisce disposizione processuale diretta a sottrarre al
processo  esecutivo  somme  di pertinenza degli enti locali e rientra
nella   competenza   legislativa   esclusiva   dello  Stato,  di  cui
all'art. 117,   comma   secondo,   lettera e)   (rectius   l)   della
Costituzione (giurisdizione e norme processuali).

                       Considerato in diritto

    1.   -   L'art. 27,  comma 13,  legge  28 dicembre  2001,  n. 448
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  -  legge  finanziaria  2002), nel suo testo originario,
prevedeva  testualmente:  «Non  sono soggette a esecuzione forzata le
somme  di  competenza degli enti locali a titolo di addizionali Irpef
comunali  e  provinciali,  disponibili sulle contabilita' speciali di
girofondi  intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro
e  pignoramento  eventualmente  effettuati  non  hanno  effetto e non
comportano vincoli sulla disponibilita' delle somme».
    La  Regione  Marche  lamenta  che lo Stato, disciplinando, con la
norma  impugnata,  il  regime  di esecutabilita' e sottoponibilita' a
sequestro e pignoramento dei fondi recanti addizionali Irpef comunali
e  provinciali, disponibili sulle contabilita' speciali del Ministero
dell'interno,    ha   violato   l'art. 117,   comma   quarto,   della
Costituzione,  che  riserva  alla legislazione piena della regione il
«sistema  contabile  degli  enti territoriali» oppure - qualora possa
essere    ricondotta   alla   materia   di   competenza   concorrente
«armonizzazione  dei  bilanci  pubblici e coordinamento della finanza
pubblica  e  del  sistema  tributario» - ha violato l'art. 117, comma
terzo,  della  Costituzione,  non  essendo  definibile come principio
fondamentale,  o  disciplina  di  dettaglio  a  carattere suppletivo,
legiferando  in  materia  sottratta alla competenza legislativa dello
Stato,   in   quanto   relativa  al  «sistema  contabile  degli  enti
territoriali»,  affidato  alla  legislazione  piena o residuale delle
regioni.
    La  norma  impugnata  e'  stata modificata dall'art. 3-quater del
decreto-legge  22 febbraio  2002,  n. 13  (Disposizioni  urgenti  per
assicurare  la  funzionalita'  degli  enti  locali),  convertito  con
modificazioni  in  legge 24 aprile 2002, n. 75, assumendo la seguente
formulazione:  «Non  sono  soggette ad esecuzione forzata le somme di
competenza  degli  enti  locali  a  titolo  di addizionale comunale e
provinciale   all'IRPEF   disponibili   sulle  contabilita'  speciali
esistenti presso le tesorerie provinciali dello Stato ed intestate al
Ministero  dell'interno.  Gli  atti  di  sequestro  o di pignoramento
eventualmente  notificati  sono  nulli;  la  nullita'  e'  rilevabile
d'ufficio  e  gli  atti non determinano obblighi di accantonamento da
parte  delle  tesorerie  medesime  ne' sospendono l'accreditamento di
somme nelle citate contabilita' speciali».
    2.  -  Per  ragioni  di omogeneita' della materia da decidere, la
predetta  questione  di legittimita' costituzionale, sollevata con lo
stesso   ricorso   insieme  a  numerose  altre,  concernenti  diverse
disposizioni  del  medesimo  testo legislativo, prive di collegamento
tra loro, puo' essere oggetto di trattazione separata.
    3.  -  Lo  ius  superveniens  non  determina  la cessazione della
materia  del  contendere,  poiche', nella specie, la modifica e' solo
tecnica e costituisce un perfezionamento alla stregua delle categorie
giuridiche   concernenti,   da  un  lato,  la  patologia  degli  atti
processuali,   con   la   previsione   della  nullita'  al  posto  di
inefficacia,  e,  dall'altro gli strumenti contabili, dal momento che
la formula «senza obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie,
e   senza  sospensione  dell'accreditamento  di  somme  nelle  citate
contabilita'  speciali»,  anche  se  piu'  esplicita,  coincide nella
sostanza  con il concetto di assenza di «vincoli sulla disponibilita'
delle somme».
    La questione va dunque esaminata nel merito.
    4. - La questione e' infondata.
    Secondo   la   Regione   Marche,  l'aver  stabilito  limiti  alla
assoggettabilita'  ad  esecuzione delle somme, con il solo effetto di
renderle  pienamente  disponibili  da  parte  degli  enti  locali, e'
proprio   l'elemento   che   farebbe   propendere  per  il  carattere
sostanziale della disposizione, che non intacca la vigente disciplina
degli istituti processuali relativi all'esecuzione forzata.
    Stabilendo  un  regime  di  impignorabilita' e insequestrabilita'
delle   somme   di  competenza  degli  enti  locali,  giacenti  nelle
contabilita'  speciali  del  Ministero  dell'interno,  il legislatore
statale  ha  voluto garantire la piena disponibilita' di dette somme,
da parte degli enti locali.
    Si    sono    estesi   degli   istituti,   l'impignorabilita'   e
l'insequestrabilita',  gia'  conosciuti  dal codice di rito (ad. es.,
art. 545  cod. proc. civ.) e dalla legislazione contabile, di cui non
puo'  disconoscersi la natura processuale e, quindi, la norma rientra
nell'esercizio   della   funzione   legislativa   esclusiva   di  cui
all'art. 117,  comma  secondo,  lett.  l),  cosi' come rilevato dalla
difesa   erariale,   la   quale  anche  se  ha  invocato  a  sostegno
dell'infondatezza  del  ricorso l'art. 117, comma secondo, lettera e)
della  Costituzione,  in realta', ha inteso riferirsi alla successiva
lettera l).
    Affermata  la  natura  processuale  della  norma non puo' trovare
accoglimento  l'opposta tesi della regione secondo cui si tratterebbe
di materia di competenza residuale della regione stessa.
    In  conclusione,  va  dichiarata  non  fondata  la  questione  di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 27,  comma 13,  della  legge
28 dicembre  2001 n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato - legge finanziaria 2002), come
modificato  dall'art. 3-quater  del  decreto-legge  22 febbraio 2002,
n. 13  (Disposizioni  urgenti  per  assicurare la funzionalita' degli
enti  locali),  convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2002,
n. 75, sollevata dalla Regione Marche con il ricorso in epigrafe.