P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
1953,  n. 87  dichiara  rilevante  e  non manifestamente infondata la
questione   di  legittimita'  costituzionale  dei  commi  3,  5  e  6
dell'art. 204-bis  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285,
inserito  dalla  legge  1° agosto  2003,  n. 214 che ha convertito in
legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, in
relazione agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui
obbliga  il ricorrente al versamento di una somma per il procedimento
davanti  al  solo giudice di pace, quale condizione di procedibilita'
processuale;
    Ordina la sospensione del giudizio in corso, per pregiudizialita'
costituzionale,  con  immediata trasmissione a cura della cancelleria
di copia autentica del fascicolo d'ufficio e della presente ordinanza
alla  Corte  costituzionale  in  Roma;  la notificazione del presente
provvedimento  a cura della cancelleria alla Presidenza del Consiglio
dei  ministri ed alle parti di causa; la comunicazione della presente
ordinanza  a  cura  della  cancelleria ai Presidenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica.
        Mestre, addi' 3 novembre 2003
                     Il giudice di pace: Rotolo
04C0067