P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dei commi 3, 5 e 6 dell'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inserito dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, in relazione agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui obbliga il ricorrente al versamento di una somma per il procedimento davanti al solo giudice di pace, quale condizione di procedibilita' processuale; Ordina la sospensione del giudizio in corso, per pregiudizialita' costituzionale, con immediata trasmissione a cura della cancelleria di copia autentica del fascicolo d'ufficio e della presente ordinanza alla Corte costituzionale in Roma; la notificazione del presente provvedimento a cura della cancelleria alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti di causa; la comunicazione della presente ordinanza a cura della cancelleria ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Mestre, addi' 3 novembre 2003 Il giudice di pace: Rotolo 04C0067