IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
in  data 25 settembre 2003 al n. 56 del ruolo generale per gli Affari
contenziosi  civili  mod.1/a  per  l'anno  2003  promossa  da: Deidda
Stefano,  residente  in  Sisini  nella  via Sorigoni, 8 elettivamente
domiciliato  in  Cagliari  nella  via  Grazia  Deledda, 39, presso lo
studio  dell'avv.  Luisella Fanni che lo rappresenta e difende giusta
procura a margine dell'atto di opposizione, opponente;
    Contro Prefetto di Cagliari, opposto.

                              F a t t o

    Con  ricorso  del 24 settembre 2003, depositato in cancelleria il
25  settembre  2003,  Deidda Stefano proponeva opposizione avverso il
verbale  di  contestazione  n. 0721246, elevato il 27 luglio 2003 dai
carabinieri  di  Suelli,  in  ordine  alla  violazione dell'art. 141,
secondo  e  undicesimo  comma  del  Codice della strada, a seguito di
sinistro stradale «perche' il conducente del veicolo indicato non era
in  grado  di  compiere  in  condizioni di sicurezza tutte le manovre
disposte  dalla  circolazione e l'arresto del veicolo entro gli spazi
liberamente osservati».
    Deduceva a sostegno che l'improvvisa comparsa della bambina sulla
carreggiata  non  era minimamente prevedibile, date le circostanze di
luogo  e  di  tempo  in  cui si e' verificato il sinistro e che aveva
osservato   tutte  le  regole  di  prudenza,  arrestando  il  veicolo
tempestivamente.  Assumeva  inoltre  che gli agenti verbalizzanti non
avevano   tenuto   conto   dell'elemento   soggettivo   relativo   al
comportamento  tenuto  dal  ricorrente  in contrasto col principio di
colpevolezza previsto dall'art. 3 della legge n. 689/1981.
    Concludeva, pertanto, la difesa della parte ricorrente, eccependo
la mancanza di fondamento della contestazione, per l'annullamento del
provvedimento  opposto  e  dichiarando  in  ogni  caso  insussistente
l'obbligo di pagare la sanzione irrogata, con vittoria delle spese di
giudizio.

                            D i r i t t o

    Esaminati  gli  atti  e la documentazione allegata questo giudice
rileva  come  il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa sia
stato  depositato  in  cancelleria in data 25 settembre 2003 senza il
versamento  «della  somma  pari alla meta' del massimo edittale della
sanzione  inflitta  dall'organo accertatore» come prescritto - a pena
di  inammissibilita'  - dal terzo comma dell'art. 204-bis del decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto
2003,  n. 214,  che  ha  convertito  in  legge, con modificazioni, il
decreto-legge del 27 giugno 2003, n. 151.
    Il  ricorso,  essendo  stato  depositato  in  cancelleria  il  25
settembre  2003,  e'  soggetto  alla  nuova  disposizione legislativa
pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, n. 186
del 12 agosto 2003 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
    Questo giudice ritiene che l'art. 204-bis, comma terzo del d.lgs.
30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214
che  ha  convertito  in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27
giugno  2003,  n. 151,  non  sia  conforme  alla  Costituzione  della
Repubblica  italiana  ed  intende sollevare, come in effetti solleva,
incidente  di  costituzionalita'  per  i  motivi  e nei termini sotto
indicati.
    Nel   caso  in  esame  la  rilevanza  giuridica  della  questione
costituzionale  appare  evidente  in  quanto,  ove  si  ritenesse  la
conformita'  dell'art. 204-bis alla Costituzione, il ricorso andrebbe
dichiarato  inammissibile, mentre, in caso contrario ove si ritenesse
l'illegittimita'  costituzionale del disposto legislativo, il ricorso
dovrebbe essere esaminato nel merito.
    L'obbligo ex art. 204-bis di versare anticipatamente una cauzione
pari  alla  meta'  del  massimo  edittale della sanzione, a parere di
questo,  giudice,  lede  il  principio  fondamentale  di  uguaglianza
sancito  espressamente  dall'art. 3  della costituzione, determinando
una  discriminante  per  i  soggetti  meno  abbienti  impossibilitati
all'accesso  alla  giustizia  per  condizioni  personali  di  disagio
economico  e  crea  di  fatto  una  diseguaglianza, dando la facolta'
esclusivamente  al  soggetto  che  sia  in  grado  di pagare di poter
esercitare la tutela dei propri diritti proponendo ricorso al giudice
ordinario.
    Tale  interpretazione  e'  avvalorata  dal fatto che il cittadino
meno abbiente potrebbe comunque presentare il ricorso amministrativo,
che non prevede il versamento di alcuna cauzione.
    La   stessa   disposizione   viola   altresi'   l'art. 24   della
costituzione  il  quale  espressamente  stabilisce che «tutti possano
agire in giudizio per la tutela dei diritti e interessi legittimi. La
difesa   e'   diritto   inviolabile   in   ogni  stato  e  grado  del
procedimento».
    Invero,  il  pagamento  della cauzione previsto per la tutela dei
diritti del ricorrente nella sola sede giurisdizionale determinerebbe
un'ingiustificata  compressione e limitazione del diritto inviolabile
del cittadino alla tutela dei propri diritti in sede giurisdizionale.
    In  tale  ottica  il  cittadino  meno abbiente verrebbe indotto a
presentare  ricorso  all'autorita'  amministrativa  per la tutela dei
propri  diritti,  ove,  in  caso di accoglimento dell'opposizione non
viene rifuso delle eventuali spese sostenute.
    L'imposizione  del  versamento  della  cauzione  previsto  per la
tutela  dei  diritti  del ricorrente nella sola sede giurisdizionale,
non  assicura  la  possibilita'  di  agire  in  giudizio a tutela dei
diritti  e  interessi  legittimi  a  coloro che non dispongono di una
agiatezza economica ledendo gravemente il diritto di difesa.
    Peraltro  viene  configurato  un  ingiustificato  trattamento  di
favore  per  l'autorita' opposta che, a differenza dell'opponente, in
caso  di vittoria ha immediatamente a disposizione la somma che le e'
dovuta.