P. Q. M.
    Vsti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
1953,  n. 87,  ritenuta  la  rilevanza  e non manifesta infondatezza,
solleva   d'ufficio   la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 204-bis  del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285,
introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, (in Gazzetta Ufficiale
supp.  ordinario  n. 186  del  12  agosto  2003) che ha convertito in
legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 per
violazione  degli  artt. 3  e  24 della Costituzione della Repubblica
italiana,  nella  parte in cui prevede che, all'atto del deposito del
ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice
di  pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla
meta'  del  massimo  edittale  della  sanzione  inflitta  dall'organo
accertatore;
    Sospende  il presente procedimento iscritto al ruolo generale per
gli affari contenziosi civili dell'anno 2003 con il n. 56.
    Dispone  a  cura della cancelleria l'immediata trasmissione degli
atti  alla Corte costituzionale, la notifica della presente ordinanza
alle  parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri
e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Cosi' deciso in Senorbi', addi' 7 novembre 2003.
                     Il giudice di pace: Deiana
04C0068