P. Q. M. Vsti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, (in Gazzetta Ufficiale supp. ordinario n. 186 del 12 agosto 2003) che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che, all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore; Sospende il presente procedimento iscritto al ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2003 con il n. 56. Dispone a cura della cancelleria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notifica della presente ordinanza alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Senorbi', addi' 7 novembre 2003. Il giudice di pace: Deiana 04C0068