P. Q. M.
    Si confida che la Corte costituzionale:
        quanto  all'art. 14,  commi  1  e 2: dichiara le disposizioni
costituzionalmente  illegittime  per violazione degli artt. 117 e 118
Cost.;
        quanto  all'art. 32,  commi  1,  3,  5;  da  14 a 20; da 25 a
43-ter,   previa   sospensione   cautelare,   dichiari  l'impugnativa
inammissibile  non  trovando  la  normativa  applicazione  in  ambito
regionale  toscano,  ovvero,  in  ipotesi,  dichiari  le disposizioni
incostituzionali per violazione degli artt. 3, 97, 117 e 118 Cost.
          Firenze - Roma, addi' 22 gennaio 2004
               Avv. Lucia Bora - Avv. Fabio Lorenzoni
04C0146