P. Q. M. Si confida che la Corte costituzionale: quanto all'art. 14, commi 1 e 2: dichiara le disposizioni costituzionalmente illegittime per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.; quanto all'art. 32, commi 1, 3, 5; da 14 a 20; da 25 a 43-ter, previa sospensione cautelare, dichiari l'impugnativa inammissibile non trovando la normativa applicazione in ambito regionale toscano, ovvero, in ipotesi, dichiari le disposizioni incostituzionali per violazione degli artt. 3, 97, 117 e 118 Cost. Firenze - Roma, addi' 22 gennaio 2004 Avv. Lucia Bora - Avv. Fabio Lorenzoni 04C0146