P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 21, legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 1, secondo periodo, 3, 5, 6 e 7, decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in relazione agli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione per le argomentazioni indicate nella parte motiva della presente ordinanza; Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Treviso, addi' 12 novembre 2003 Il giudice unico del lavoro: De Luca 04C0154