P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost. e 21, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di
illegittimita'  costituzionale dell'art. 9, comma 1, secondo periodo,
3,  5,  6  e  7,  decreto  legislativo  23  febbraio  2000, n. 38, in
relazione   agli   artt.  3,  38  e  97  della  Costituzione  per  le
argomentazioni indicate nella parte motiva della presente ordinanza;
    Sospende  il  giudizio  e  dispone l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga
notificata   al   Presidente   del  Consiglio  dei  ministri  nonche'
comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
        Treviso, addi' 12 novembre 2003
                Il giudice unico del lavoro: De Luca
04C0154