P. Q. M. Il giudice di pace di Modica; Visti gli artt. 134 Cost., 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 97; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto d.l. 27 giugno 2003, n. 151, nei sensi di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 41 e 113 della Costituzione nella parte in cui prevede che all'atto del deposito del ricorso il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso stesso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore; Ordina: la sospensione del procedimento n. 588/2003 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2003 e, per l'effetto, la sospensione dell'efficacia esecutiva delle sanzioni irrogate al ricorrente con l'atto impugnato; la immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151, nei sensi di cui in motivazione, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 41 e 113 della Costituzione nella parte in cui prevede che all'atto del deposito del ricorso il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso stesso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore; Dispone che copia della presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Modica, addi' 28 novembre 2003 Il giudice di pace: Finelli 04C0155