P. Q. M.
    Nel  ritenere  fondata l'eccezione di legittimita' costituzionale
dell'art. 204-bis   del  d.lgs.  n. 285/1992  (codice  della  strada)
inserito  dalla  legge  1°  agosto  2003,  n. 214  di conversione del
decreto-legge   n. 151/2003,   eccezione   sollevata  dal  ricorrente
Catalucci  Elio, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione
nella  parte in cui impone al ricorrente - a pena di inammissibilita'
-  all'atto  del  deposito  del  ricorso avanti il giudice di pace il
versamento  di  una  somma pari alla meta' del massimo edittale della
sanzione inflitta dall'organo accertatore.
    Sospende il presente giudizio iscritto al n. 10082/03 R.G.
    Ordina  alla  cancelleria  di trasmettere immediatamente gli atti
alla Corte costituzionale.
    Ordina alla cancelleria di notificare la presente oridinanza alle
parti,  al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti della
Camera e del Senato.
        Palermo, addi' 14 ottobre 2003
                     Il giudice di pace: Cillari
04C0156