P. Q. M. Nel ritenere fondata l'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada) inserito dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 di conversione del decreto-legge n. 151/2003, eccezione sollevata dal ricorrente Catalucci Elio, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui impone al ricorrente - a pena di inammissibilita' - all'atto del deposito del ricorso avanti il giudice di pace il versamento di una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Sospende il presente giudizio iscritto al n. 10082/03 R.G. Ordina alla cancelleria di trasmettere immediatamente gli atti alla Corte costituzionale. Ordina alla cancelleria di notificare la presente oridinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti della Camera e del Senato. Palermo, addi' 14 ottobre 2003 Il giudice di pace: Cillari 04C0156