P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge cost. 11 marzo 1953, n. 87;
    Sospende  il  giudizio  in  corso  e  dispone  che la cancelleria
provveda   all'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale,  affinche'  si  pronunci  sulla suddetta questione di
legittimita' costituzionale.
        San Miniato, addi' 7 luglio 2003
                     Il giudice di pace: Giunti
04C0157