P. Q. M. Visto l'art. 23, legge cost. 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il giudizio in corso e dispone che la cancelleria provveda all'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, affinche' si pronunci sulla suddetta questione di legittimita' costituzionale. San Miniato, addi' 7 luglio 2003 Il giudice di pace: Giunti 04C0157