P. Q. M. Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, lett. d) della legge n. 207/2003, in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente l'ammissione al beneficio di coloro i quali abbiano subito la revoca, per fatto colpevole, della misura alternativa. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Sospende il procedimento avente ad oggetto il reclamo del p.m. presso il Tribunale di Bari avverso l'ordinanza in data 15 settembre 2003 del magistrato di sorveglianza di Bari con cui e' stato concesso a Piperno Leonardo Emanuele, in a.g., il beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva di cui alla sent. 27 aprile 1999 g.i.p. Tribunale di Bari; Riserva la definizione del suddetto procedimento all'esito della decisione della Corte costituzionale. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bari, addi' 11 novembre 2003 Il Presidente: Illuzzi 04C0183