P. Q. M.
    Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale dell'art. 1 comma 3 lett. d) della legge
n. 207/03,  in  riferimento  agli  artt. 3  e  27 secondo comma della
Costituzione,  nella  parte in cui consente l'ammissione al beneficio
di  coloro  i  quali  abbiano  subito la revoca, per fatto colpevole,
della misura alternativa.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale.
    Sospende  il  procedimento  avente ad oggetto il reclamo del p.m.
presso  il Tribunale di Bari avverso l'ordinanza in data 23 settembre
2003 del magistrato di sorveglianza di Bari con cui e' stato concesso
a   Ferrara   Antonio,   in  a.g.,  il  beneficio  della  sospensione
condizionata  dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva
di cui alle sent. 26 settembre 1995 del Pretore di Corato;
    Riserva  la definizione del suddetto procedimento all'esito della
decisione della Corte costituzionale.
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  ed  al Presidente del Consiglio dei ministri
nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Bari, addi' 4 novembre 2003
                  Il Presidente estensore: Addetta
04C0184