P. Q. M.
    Riservata  ogni  decisione  in  rito,  sul  merito e nelle spese,
sospende  il  giudizio  ed ordina l'immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive integrazioni e modificazioni, nella parte in cui
non  dispone  l'attribuzione delle funzioni ordinatorie al Presidente
della  giunta  regionale,  in  relazione  agli  artt. 5  e  76  della
Costituzione  e in riferimento all'art. 2, comma 1, lettera d), della
legge 22 marzo 2001, n. 85.
    Ordina   alla   segreteria   di   procedere   con   urgenza  alla
notificazione  della  presente ordinanza alle pani del giudizio ed al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, nonche' alla comunicazione
della stessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati.
    Cosi' deciso in Taranto il 7 ottobre 2003
                      Il giudice di pace: Russo
04C0186