P. Q. M. Riservata ogni decisione in rito, sul merito e nelle spese, sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni e modificazioni, nella parte in cui non dispone l'attribuzione delle funzioni ordinatorie al Presidente della giunta regionale, in relazione agli artt. 5 e 76 della Costituzione e in riferimento all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 22 marzo 2001, n. 85. Ordina alla segreteria di procedere con urgenza alla notificazione della presente ordinanza alle pani del giudizio ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' alla comunicazione della stessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Taranto il 7 ottobre 2003 Il giudice di pace: Russo 04C0186