P. Q. M. Rigetta la richiesta di separazione del giudizio in relazione alla posizione dell'imputato Buzzichelli. Vista la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; ritenutala non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio, solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 e dell'art. 5. commi primo e secondo, della legge 12 giugno 2003, n. 134 per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione nei limiti e nei termini di cui in motivazione. Sospende il giudizio in corso. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento. Firenze, addi' 26 luglio 2003 Il giudice: Lamberti 04C0188