P. Q. M.
    Rigetta  la  richiesta  di  separazione del giudizio in relazione
alla posizione dell'imputato Buzzichelli.
    Vista  la  legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23
della  legge  11  marzo  1953  n. 87;  ritenutala  non manifestamente
infondata  e  rilevante  ai  fini  del  presente giudizio, solleva la
questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1 e dell'art. 5.
commi  primo  e  secondo,  della  legge  12  giugno  2003, n. 134 per
contrasto  con  gli artt. 3 e 111 della Costituzione nei limiti e nei
termini di cui in motivazione.
    Sospende il giudizio in corso.
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata al Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e  comunicata  ai Presidenti delle due
camere del Parlamento.
        Firenze, addi' 26 luglio 2003
                        Il giudice: Lamberti
04C0188