P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87: a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 282, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo della sanzione inflitta dall'organo accertatore; b) ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso; c) dispone altresi', che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia anche comunicata ai Presidenti delle due Camere legislative. Cosi' deciso in Reggio Calabria il 10 novembre 2003. Il giudice di pace: Guerrisi 04C0191