P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87:
        a)  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata la
questione   di   legittimita'  costituzionale  dell'art. 204-bis  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 282, introdotto dalla legge 1°
agosto  2003,  n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni,
il  decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, in relazione agli artt. 3 e
24  della  Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui
prevede  che  all'atto  del deposito del ricorso, il ricorrente debba
versare  presso  la  cancelleria  del  giudice  di  pace,  a  pena di
inammissibilita'  del  ricorso, una somma pari alla meta' del massimo
della sanzione inflitta dall'organo accertatore;
        b)  ordina  l'immediata  trasmissione  degli  atti alla Corte
costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;
        c) dispone altresi', che a cura della cancelleria la presente
ordinanza  sia  notificata  alle  parti in causa ed al Presidente del
Consiglio dei ministri e sia anche comunicata ai Presidenti delle due
Camere legislative.
    Cosi' deciso in Reggio Calabria il 10 novembre 2003.
                    Il giudice di pace: Guerrisi
04C0191