P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta d'ufficio non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) per contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui - al comma 3 - subordina a cauzione l'ammissibilita' del ricorso diretto al giudice di pace avverso un verbale di contestazione stradale; Ordina: la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento, in attesa della relativa pronuncia; la notificazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, alle parti ed alle autorita' indicate nel citato art. 23 della legge n. 87/1953. Sorgono, addi' 20 novembre 2003 Il giudice di pace: Onnis 04C0195