P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  d'ufficio  non  manifestamente infondata e rilevante ai
fini  del  giudizio  la  questione  di  illegittimita' costituzionale
dell'art. 204-bis  del  d.lgs.  30  aprile  1992 n. 285 (nuovo codice
della   strada)   per   contrasto   con  gli  artt. 24  e  113  della
Costituzione,  nella parte in cui - al comma 3 - subordina a cauzione
l'ammissibilita'  del  ricorso  diretto al giudice di pace avverso un
verbale di contestazione stradale;
    Ordina:
        la  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale e la
sospensione  del  presente  procedimento,  in  attesa  della relativa
pronuncia;
        la  notificazione  della  presente  ordinanza,  a  cura della
cancelleria, alle parti ed alle autorita' indicate nel citato art. 23
della legge n. 87/1953.
          Sorgono, addi' 20 novembre 2003
                      Il giudice di pace: Onnis
04C0195