P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 184-bis e 644 c.p.c. nella parte in cui il primo prevede anche per interpretazione di diritto vivente che non siano oggetto di rimessione in termini decadenze in cui e' incorsa la parte per causa ad essa non imputabile che si siano verificate prima della instaurazione del processo e il secondo nella parte in cui non prevede che il creditore che ottiene un decreto ingiuntivo e non riesca a notificarlo tempestivamente per cause ad esso non imputabili non possa ottenere un provvedimento che lo rimetta in termini ai fini della ulteriore notificazione, cosi' violando il precetto di cui all'art. 3 e 24 Cost. Dispone che a cura della cancelleria ai sensi dell'art. 23 legge n. 87/53 la presente ordinanza sia trasmessa alla cancelleria della Corte costituzionale, sia notificata al sig. Presidente del Consiglio dei ministri, e che sia comunicata ai sigg. Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Sospende il presente procedimento sino alla decisione della Corte costituzionale. Milano, addi' 19 maggio 2003 Il giudice: Fabiani 04C0196