P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  degli  artt. 184-bis e 644 c.p.c. nella
parte  in  cui  il primo prevede anche per interpretazione di diritto
vivente  che  non siano oggetto di rimessione in termini decadenze in
cui e' incorsa la parte per causa ad essa non imputabile che si siano
verificate  prima della instaurazione del processo e il secondo nella
parte  in  cui  non  prevede  che il creditore che ottiene un decreto
ingiuntivo  e  non  riesca a notificarlo tempestivamente per cause ad
esso  non  imputabili  non  possa  ottenere  un  provvedimento che lo
rimetta  in  termini  ai  fini  della  ulteriore notificazione, cosi'
violando il precetto di cui all'art. 3 e 24 Cost.
    Dispone  che a cura della cancelleria ai sensi dell'art. 23 legge
n. 87/53  la  presente ordinanza sia trasmessa alla cancelleria della
Corte costituzionale, sia notificata al sig. Presidente del Consiglio
dei  ministri,  e  che  sia comunicata ai sigg. Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati.
    Sospende il presente procedimento sino alla decisione della Corte
costituzionale.
        Milano, addi' 19 maggio 2003
                         Il giudice: Fabiani
04C0196