P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  agli  artt.  3, primo
comma,  e  38,  secondo  comma della Costituzione, dell'art. 2, commi
terzo,  quinto  e  sesto, del d.l. 29 luglio 1981, n. 402, convertito
con  modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 437, nella parte
in  cui, successivamente all'elevazione dei limiti della retribuzione
pensionabile  e all'entrata in vigore della normativa di cui all'art.
21  della  legge  11  marzo  1988,  n. 67,  impedisce che, in sede di
determinazione   e  aggiornamento  periodico  della  retribuzione  di
riferimento per la prosecuzione contributiva volontaria, questa possa
superare  l'importo della retribuzione media corrispondente alla piu'
elevata  delle classi di contribuzione di cui alla tabella F allegata
allo  stesso decreto n. 402/1981 e il valore inerente al riferimento,
nell'art.   2,  comma  quinto,  al  limite  massimo  di  retribuzione
pensionabile vigente nel periodo cui si riferisce il versamento.
    Sospende  il giudizio e dispone che gli atti siano trasmessi alla
Corte  costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle
parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai
Presidenti dei due rami del Parlamento.
        Cosi' deciso in Roma, il 20 giugno 2003.
                       Il Presidente: Mattone
                        Il relatore: Toffoli
04C0197