P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma della Costituzione, dell'art. 2, commi terzo, quinto e sesto, del d.l. 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 437, nella parte in cui, successivamente all'elevazione dei limiti della retribuzione pensionabile e all'entrata in vigore della normativa di cui all'art. 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, impedisce che, in sede di determinazione e aggiornamento periodico della retribuzione di riferimento per la prosecuzione contributiva volontaria, questa possa superare l'importo della retribuzione media corrispondente alla piu' elevata delle classi di contribuzione di cui alla tabella F allegata allo stesso decreto n. 402/1981 e il valore inerente al riferimento, nell'art. 2, comma quinto, al limite massimo di retribuzione pensionabile vigente nel periodo cui si riferisce il versamento. Sospende il giudizio e dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, il 20 giugno 2003. Il Presidente: Mattone Il relatore: Toffoli 04C0197