LA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso proposto l'8 luglio 1987 dall'Ufficio del registro (ora Ufficio delle entrate) di Avezzano nei confronti di Ridolfi Idio ed avverso la decisione 4 maggio 1987, n. 136 della Commissione tributaria di II grado de L'Aquila (sez. IV). Con rogito 16 gennaio 1984 Ridolfi Idio ha acquistato da Rubeo Romolo (assegnatario dall'Ente Fucino), al dichiarato prezzo di lire 160 milioni, un terreno seminativo di circa quattro ettari sito in localita' Fucino e - deve ritenersi (cfr. l'ultima «premessa» del rogito) - non confinante con altre proprieta' dello stesso Ridolfi. Alla registrazione del rogito le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono state percette in misura fissa, avendo Ridolfi Idio dichiarato di effettuare l'acquisto «per l'arrotondamento della proprieta' rustica da lui posseduta» e chiesto i benefici fiscali previsti dalla legge 6 agosto 1954 n. 604, ove tra l'altro era richiesto che il terreno acquistato «in aggiunta ad eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprieta' od enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacita' lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso, con una tolleranza del 10%». Al momento della registrazione l'acquirente ha esibito l'attestazione provvisoria del competente Ispettorato provinciale agrario, certificante soltanto l'avvio di una istruttoria. Non e' stata acquisita agli atti del presente giudizio notizia circa l'esito di tale istruttoria, forse conclusasi in senso non favorevole all'acquirente (gia' proprietario di altri cinque terreni, posto che lo stesso il 22 dicembre 1984 si e' rivolto all'Ispettorato dipartimentale delle foreste de L'Aquila, adducendo il carattere montano della piana del Fucino. Con atto 2 gennaio 1985 il capo di questo diverso Ispettorato ha attestato la rispondenza dell'acquisto in questione «allo scopo dell'arrotondamento della proprieta' coltivatrice» del Ridolfi. Dopo aver ottenuto questa attestazione, l'acquirente ha, mediante scrittura privata autenticata lo stesso giorno 2 gennaio 1985, espresso una sua dichiarazione unilaterale qualificata «integrativa» per correggere l'art. 5 del contratto rogitato il 16 gennaio 1984 laddove era stato invocata la citata legge n. 604 del 1954 anziche' l'art. 9 comma secondo del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Con avviso di liquidazione notificato il 21 febbraio 1985 l'Ufficio del registro ha chiesto al Ridolfi il pagamento di lire 29.635.000 per decadenza dai benefici fiscali determinata dalla omessa esibizione entro un anno del certificato definitivo dell'Ispettorato provinciale agrario. Avverso l'avviso il contribuente ha proposto alla Comm. trib. di I grado di Avezzano un ricorso che e' stato accolto con decisione 17 marzo 1986 n. 870/1985, confermata in secondo grado dalla decisione sopra menzionata. L'ufficio ha qui proposto ricorso e ne ha chiesto la trattazione. Il 31 maggio 1996 Ridolfi Idio e' deceduto, e il presente processo prosegue nei confronti degli eredi. La decisione qui impugnata ha reputato che «non sembra aver rilevanza» la circostanza della sostituzione, mediante dichiarazione unilaterale dell'acquirente successiva al rogito presentato per la registrazione, della disposizione agevolatrice (a favore delle piccola proprieta' contadina) indicata in tale rogito con altra disposizione (a favore dei territori montani) parimenti agevolatrice. Nel suo ricorso l'ufficio ha invece nuovamente sostenuto che determinante e' l'omessa presentazione entro l'anno della «unica documentazione idonea a mantenere i benefici» solo provvisoriamente concessi all'acquirente. Reputa questa sezione che la doglianza dell'ufficio sia condivisibile, sia perche' le imposte di che trattasi devono essere applicate sulla base del contenuto dell'atto «cartolare» presentato per la registrazione (arg. da art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), sia per quanto disposto dall'art. 35 della legge 26 maggio 1965 n. 520, sia infine perche' anche la agevolazione prevista dall'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991 (e successive modificazioni) e dall'art. 9 comma secondo del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 deve essere esplicitamente e specificamente richiesta nel contesto dell'atto presentato per la registrazione. Nel ricorso introduttivo della lite il contribuente ha sostenuto che «il secondo atto notar Di Giovanni 2 gennaio 1985 fa parte integrante dell'atto di acquisto» datato 16 gennaio 1984). Questa asserzione e' palesemente erronea: la scrittura privata autenticata il 2 gennaio 1985 reca solo una dichiarazione unilaterale dell'acquirente; e comunque essa e' atto diverso dal rogito 16 gennaio 1984 come tale separatamente presentato per la registrazione il 15 gennaio 1985. Nel predetto ricorso introduttivo il contribuente non ha formulato una domanda in via subordinata volta ad ottenere la riduzione dell'imposta di registro, nell'avviso di liquidazione quantificata con applicazione dell'aliquota del 15% prevista dall'art. 1-bis aggiunto - con relativa «nota» - alla tariffa parte prima allegato A) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 dall'art. 2 comma primo della legge 21 febbraio 1977, n. 36. E non risulta abbia prodotto al notaio rogante certificazione della qualita' - eventualmente posseduta - di imprenditore agricolo a titolo principale. Pertanto, questo giudice «comune» non puo', allo stato della legislazione e per limite processuale, disporre l'applicazione della aliquota «normale» dell'8% stabilita per i trasferimenti immobiliari dalla anzidetta «nota» mediante richiamo dell'art. 1 della stessa tariffa, e confermata, per gli imprenditori agricoli a titolo principale, dall'art. 2 della tariffa parte prima allegata al testo unico approvato con d.P.R 26 aprile 1986, n. 131 e dalla relativa nota prima. Giova precisare che queste disposizioni del testo unico non sono «piu' favorevoli ai contribuenti», e quindi non opera l'art. 79 comma primo del medesimo testo unico. Poiche' l'accoglimento del ricorso qui proposto dall'Ufficio comporterebbe declaratoria della piena legittimita' dell'avviso di liquidazione notificato il 21 febbraio 1985, la sezione reputa di dover sollevare l'ufficio questione di legittimita' costituzionale del citato - e dall'ufficio applicato - art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 36 (ossia dell'art. 1-bis citato e delle strettamente collegate disposizioni aggiunte agli artt. 4 e 8 della tariffa parte prima allegato A) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634) nonche' delle conseguenti disposizioni trasposte nella tariffa parte prima del testo unico approvato con d.P.R 26 aprile 1986 n. 131, in relazione agli artt. 3 comma primo, 11, 42 commi primo e secondo, e 53 comma primo Cost. ed al previgente art. 117 Cost. La questione e' rilevante ai fini della decisione sulla pretesa per imposta di registro vantata dall'Ufficio con applicazione della aliquota «punitiva» (cosi' Cass. 26 maggio 1997, n. 4060) del 15%. L'art. 53 Cost. come noto stabilisce una relazione tra doveri tributari di «tutti» i soggetti e «loro capacita' contributiva». L'aliquota del 15% (in luogo della aliquota «normale» dell'8%) della quale si tratta non e' correlata ed una maggiore e speciale capacita' contributiva dei soggetti acquirenti «terreni agricoli e relative pertinenze» allorquando tali soggetti siano «diversi» dagli imprenditori agricoli a titolo principale. La introduzione nel 1977 di detta elevata aliquota appare aver perseguito finalita' non riconducibili al «concorrere alle spese pubbliche», e soprattutto «protezionistiche» degli imprenditori agricoli e di indiretto sostegno di alcune associazioni di categoria attraverso la dissuasione di iniziative di acquisto di terreni agricoli e loro pertinenze da parte di «altri» soggetti e la conseguente riduzione della domanda di aspiranti acquirenti ed anche attraverso l'incentivo ad adesioni piu' o meno effettive alle anzidette associazioni. Non e' compito del remittente esaminare se queste finalita' extratributarie siano o meno tuttora valide dopo la forte riduzione del numero degli agricoltori e delle superfici coltivate, e se sia o meno ravvisabile un interesse generale a frenare l'impiego di capitali nell'acquisto di terreni agricoli ed a contenere i prezzi di tali beni. Il remittente deve limitarsi ad osservare che l'art. 53 Cost. non pare consentire utilizzazioni «protezionistiche» della fiscalita' generale attraverso aliquote «punitive», che le finalita' di salvaguardia della effettiva destinazione agricola dei terreni possono essere - ed in concreto sono - perseguite mediante piu' appropriati strumenti (ad esempio, previsioni urbanistiche o specifiche disposizioni legislative anche regionali), e che l'acquisto di terreni agricoli da parte di soggetti concretamente impegnati nelle attivita' agricole puo' essere favorito mediante aiuti selettivi od altri similari interventi non tributari. Giova puntualizzare che quanto teste' osservato in ordine al disincentivo fiscale di che trattasi non comporta dubbi ulteriori circa la legittimita' costituzionale delle agevolazioni tributarie incentivanti (non e' il caso di soffermarsi qui su questioni di diritto europeo); queste ultime operano in modo nettamente diverso sul piano economico, e sono riconducibili ad una differente figura giuridica. Un esempio (ipotetico) puo' essere utile: qualora abolisse le vigenti agevolazioni per la «prima casa» ed introducesse un trattamento tributario fortemente dissuasivo a carico soltanto degli aspiranti acquirenti di immobili residenziali gia' proprietari, il legislatore innoverebbe radicalmente i connotati economico e giuridico della disciplina del settore. D'altro canto, e cio' si osserva anche con riguardo al previgente art. 117 Cost. ed alle competenze europee m materia di P.AC. (politica agricola comune), l'accesso di soggetti alle iniziative economiche in agricoltura potrebbe essere modulato in modo differenziato a seconda delle diverse produzioni e dei diversi ambiti territoriali (anche infraregionali). Per il che la dissuasione mediante norma statale di generale portata riferita a categoria residuale di soggetti aspiranti acquirenti (di terreni agricoli e loro pertinenze) potrebbe risultare non coerente con linee di politica agricola espresse sia a livello europeo sia in sede regionale. La citata legge 21 febbraio 1977, n. 36 ha inoltre introdotto una diseguaglianza non compatibile con l'art. 3 Cost. rispetto al gia' non lieve trattamento «normale» previsto per i trasferimenti immobiliari dall'art. 1 della tariffa all'epoca vigente. I trasferimenti di beni immobili sono in via normale sottoposti a trattamenti fortemente differenziati (ad esempio, il trasferimento di immobili anche di cospicuo valore da impresa ad impresa avviene in regime IVA a costo fiscale irrisorio, ogni qualvolta l'acquirente ha diritto alla detrazione ex art. 19 del d.P.R 26 ottobre 1972, n. 633). La legge del 1971 menzionata ha introdotto una diseguaglianza ulteriore, in ragione del soggetto acquirente, la cui razionalita' o meno si sottopone al giudizio del giudice delle leggi. Si sono dinanzi evocati anche i parametri costituzionali indicati dall'art. 42 Cost. Il sostanzioso disincentivo posto dalla legge del 1977 citata all'accesso alla proprieta' di terreni agricoli e loro pertinenze potrebbe essere reputato incompatibile con il diritto costituzionalmente garantito all'accesso alla proprieta' privata («accessibile a tutti»); e cio' con riguardo sia all'aspirante compratore che puo' rinunciare all'acquisto del diritto di proprieta' in considerazione della pesante imposizione, sia al proprietario offerente in vendita il quale vede ridotto il prezzo conseguibile e per effetto della riduzione del numero dei concorrenti all'acquisto e per effetto - qualora, malgrado tutto, tale acquisto abbia luogo - della parziale «traslazione all'indietro» del carico fiscale. Ne' possono evocarsi i limiti, menzionati dall'art. 42 comma secondo Cost., posti alla proprieta' «allo scopo di assicurarne la funzione sociale»; detti limiti parrebbe concernano l'esercizio delle facolta' dominicali e non l'accesso alla proprieta'.