Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 32,  comma  2,  del  decreto
legislativo   28   luglio  1989,  n. 271  (Norme  di  attuazione,  di
coordinamento   e   transitorie  del  codice  di  procedura  penale),
introdotto dall'art. 17 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni
in  materia  di difesa d'ufficio), trasfuso nell'art. 116 del decreto
legislativo  30  maggio  2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni
legislative   in   materia  di  spese  di  giustizia),  e  riprodotto
nell'art. 116  del  d.P.R.  30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di spese di
giustizia),  sollevata,  in  riferimento  all'art. 81,  quarto comma,
della  Costituzione,  dalla  Corte  d'appello  di Milano - sezione IV
penale, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2004.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                       Il redattore: Maddalena
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 12 febbraio 2004.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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