Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), introdotto dall'art. 17 della legge 6 marzo 2001, n. 60 (Disposizioni in materia di difesa d'ufficio), trasfuso nell'art. 116 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia), e riprodotto nell'art. 116 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano - sezione IV penale, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2004. Il Presidente: Zagrebelsky Il redattore: Maddalena Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 12 febbraio 2004. Il direttore della cancelleria: Di Paola 04C0205