P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 180  d.lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58   in   relazione  agli  artt. 3  e  25,  comma  secondo,  della
Costituzione    nella   parte   in   cui   non   contiene   parametri
sufficientemante  determinati  per  stabilire  quando l'influenza sul
prezzo  dei  titoli  determinata  dalla  condotta  incriminata  debba
considerarsi «sensibile».
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 180, d.lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58  per  violazione dell'art. 76 della Costituzione nella parte in
cui  sanziona il reato con una pena superiore a quella indicata nella
legge  delega  6 febbraio  1996,  n. 52  o,  in  alternativa dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 3,  lett.  c),  ultima  parte,  della legge
n. 52/1996  per  violazione degli artt. 25, comma secondo, e 76 della
Costituzione,  nella  parte  in cui non prevede la determinazione del
quantum  di  pena  per  le violazioni omogenee e di pari offensivita'
rispetto a quelle gia' disciplinate dalle leggi vigenti, tra le quali
rientra il reato di «insider trading».
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale e, per l'effetto, sospende il presente giudizio.
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Roma, addi' 6 ottobre 2003
                        Il giudice: Scivicco
04c0207