P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 180 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in relazione agli artt. 3 e 25, comma secondo, della Costituzione nella parte in cui non contiene parametri sufficientemante determinati per stabilire quando l'influenza sul prezzo dei titoli determinata dalla condotta incriminata debba considerarsi «sensibile». Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 180, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 per violazione dell'art. 76 della Costituzione nella parte in cui sanziona il reato con una pena superiore a quella indicata nella legge delega 6 febbraio 1996, n. 52 o, in alternativa dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, lett. c), ultima parte, della legge n. 52/1996 per violazione degli artt. 25, comma secondo, e 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la determinazione del quantum di pena per le violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto a quelle gia' disciplinate dalle leggi vigenti, tra le quali rientra il reato di «insider trading». Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e, per l'effetto, sospende il presente giudizio. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 6 ottobre 2003 Il giudice: Scivicco 04c0207