P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
illegittimita'  costituzionale  dell'art. 507  c.p.p.  e 151, secondo
comma disp. att. c.p.p. con riferimento all'art. 111, Cost., il primo
nella  parte in cui autorizza il giudice a disporre nuove prove anche
in deroga alle decadenze previste dall'art. 468 c.p.p., nonche' nella
parte  in  cui  non prevede che l'ordinanza ammissiva indichi i nuovi
temi  di  prova e che le parti possano dedurre nuove prove disponendo
di  congruo  termine  a difesa; il secondo nella parte in cui prevede
che  «...  quando e' stato disposto d'ufficio l'esame di una persona,
il  presidente  vi  provvede  direttamente  stabilendo, all'esito, la
parte che deve condurre l'esame diretto ...».
    Sospende  il procedimento e dispone la trasmissione immediata del
fascicolo alla Corte costituzionale.
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente  del Consiglio del ministri e che essa sia
comunicata  al  Presidente  della Camera dei deputati e al Presidente
del Senato della Repubblica.
        Sarzana, addi' 20 novembre 2003
                         Il giudice: Perazzo
04C0209