P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 507 c.p.p. e 151, secondo comma disp. att. c.p.p. con riferimento all'art. 111, Cost., il primo nella parte in cui autorizza il giudice a disporre nuove prove anche in deroga alle decadenze previste dall'art. 468 c.p.p., nonche' nella parte in cui non prevede che l'ordinanza ammissiva indichi i nuovi temi di prova e che le parti possano dedurre nuove prove disponendo di congruo termine a difesa; il secondo nella parte in cui prevede che «... quando e' stato disposto d'ufficio l'esame di una persona, il presidente vi provvede direttamente stabilendo, all'esito, la parte che deve condurre l'esame diretto ...». Sospende il procedimento e dispone la trasmissione immediata del fascicolo alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio del ministri e che essa sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Sarzana, addi' 20 novembre 2003 Il giudice: Perazzo 04C0209