P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, 1) Solleva d'ufficio, perche' rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 («Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza»), recante la delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte cui prevede l'istituzione di sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso i tribunali e le corti d'appello delle sole sedi di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, senza prevedere nessuna sede in tutto il territorio del distretto della Corte d'appello di Cagliari; b) degli artt. 1 e 4, lettera i), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 16 (Istituzione di sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intelletuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), attuativi della stessa delega, in relazione agli art. 3 e 24 della Costituzione. il primo nella parte in cui istituisce sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso i tribunali e le corti d'appello delle sole sedi di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia, senza prevedere nessuna sede in tutto il territorio del distretto della Corte d'appello di Cagliari, ed il secondo nella parte in cui prevede che le sezioni specializzate di Roma siano competenti per «i territori ricompresi» nel distretto di Corte d'appello di Cagliari e della sezione distaccata di Sassari della medesima Corte; 2) Ordina la sospensione della causa per pregiudizialita' costituzionale; 3) Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma; 4) Ordina la notificazione del presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio del ministri ed alle parti di causa; 5) Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 6) Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Cagliari, addi' 3 ottobre 2003 Il giudice: Amato 04C0211