P. Q. M.
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87,
    1)  Solleva  d'ufficio,  perche'  rilevante  e non manifestamente
infondata, la questione di legittimita' costituzionale:
        a) dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 («Misure
per  favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza»),
recante  la  delega  al  Governo  per  l'istituzione  di  sezioni dei
tribunali  specializzate  in  materia  di  proprieta'  industriale  e
intellettuale,  in  relazione  agli  artt. 3 e 24 della Costituzione,
nella  parte  cui  prevede  l'istituzione di sezioni specializzate in
materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso i tribunali
e  le  corti  d'appello  delle  sole  sedi di Bari, Bologna, Catania,
Firenze,  Genova,  Milano,  Napoli,  Palermo, Roma, Torino, Trieste e
Venezia,  senza  prevedere  nessuna  sede  in tutto il territorio del
distretto della Corte d'appello di Cagliari;
        b)  degli artt. 1 e 4, lettera i), del decreto legislativo 27
giugno  2003,  n. 16 (Istituzione di sezioni specializzate in materia
di  proprieta'  industriale  ed intelletuale presso tribunali e corti
d'appello,  a  norma  dell'art.  16  della  legge  12  dicembre 2002,
n. 273), attuativi della stessa delega, in relazione agli art. 3 e 24
della  Costituzione.  il  primo nella parte in cui istituisce sezioni
specializzate  in  materia di proprieta' industriale ed intellettuale
presso  i  tribunali  e  le  corti d'appello delle sole sedi di Bari,
Bologna,  Catania,  Firenze,  Genova,  Milano, Napoli, Palermo, Roma,
Torino,  Trieste  e Venezia, senza prevedere nessuna sede in tutto il
territorio  del  distretto  della  Corte d'appello di Cagliari, ed il
secondo  nella  parte  in cui prevede che le sezioni specializzate di
Roma  siano  competenti per «i territori ricompresi» nel distretto di
Corte  d'appello  di  Cagliari  e della sezione distaccata di Sassari
della medesima Corte;
    2) Ordina   la   sospensione  della  causa  per  pregiudizialita'
costituzionale;
    3) Ordina   l'immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
costituzionale in Roma;
    4) Ordina   la  notificazione  del  presente  provvedimento  alla
Presidenza del Consiglio del ministri ed alle parti di causa;
    5) Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    6) Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
        Cagliari, addi' 3 ottobre 2003
                          Il giudice: Amato
04C0211