P. Q. M.
    Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  comma 3,  lett. d), della
legge  n. 207/2003,  in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo comma,
della  Costituzione,  nella  parte  in  cui  consente l'ammissione al
beneficio  di  coloro  i  quali  abbiano  subito la revoca, per fatto
colpevole, della misura alternativa.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale.
    Sospende  in  procedimento  avente ad oggetto il reclamo del p.m.
presso  il Tribunale di Bari avverso l'ordinanza in data 12 settembre
2003 del magistrato di sorveglianza di Bari con cui e' stato concesso
a   Capone   Emanuele,   in  a.g.,  il  beneficio  della  sospensione
condizionata  dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva
di cui alla sent. 22 dicembre 1998 g.i.p. Tribunale di Bari;
    Riserva  la definizione del suddetto procedimento all'esito della
decisione della Corte costituzionale.
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  ed  al Presidente del Consiglio dei ministri
nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Bari, addi' 11 novembre 2003
                       Il Presidente: Illuzzi
04C0212