P. Q. M.
    Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  comma  3, lett. d), della
legge  n. 207/2003,  in  riferimento  agli artt. 3 e 27, comma terzo,
della  Costituzione,  nella  parte  in cui consente l'ammissione alla
sospensione  condizionata  dell'esecuzione  della  parte finale della
pena  detentiva  dei condannati che abbiano precedentemente subito la
revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Sospende il procedimento avente ad oggetto il reclamo proposto da
Montenegro Dario, s.m.g., avverso l'ordinanza in data 1° ottobre 2003
del magistrato di sorveglianza di Bari;
    Riserva  la definizione del predetto procedimento all'esito della
decisione della Corte costituzionale;
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  ed  al Presidente del Consiglio dei ministri
nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Bari, addi' 27 novembre 2003
                 Il Presidente estensore: D'Addetta
04C0214