P. Q. M. Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, lett. d), della legge n. 207/2003, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, della Costituzione, nella parte in cui consente l'ammissione alla sospensione condizionata dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva dei condannati che abbiano precedentemente subito la revoca, per fatto colpevole, di una misura alternativa; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il procedimento avente ad oggetto il reclamo proposto da Montenegro Dario, s.m.g., avverso l'ordinanza in data 1° ottobre 2003 del magistrato di sorveglianza di Bari; Riserva la definizione del predetto procedimento all'esito della decisione della Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bari, addi' 27 novembre 2003 Il Presidente estensore: D'Addetta 04C0214