Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore rappresentato dalla Avvocatura generale dello Stato, negli uffici della quale domicilia per legge; Contro: Regione Umbria, in persona del presidente della giunta regionale in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 5, commi 2, 3 e 5, e 21, nella parte in cui introduce l'art. 18-ter (Valorizzazione di materiali assimilabili) nella legge regionale Umbria 2/2000, della l.r. Umbria 29 dicembre 2003, n. 26 recante «ulteriori modificazioni, nonche' integrazioni, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, norme per la disciplina dell'attivita' di cava e per il ritmo di materiali provenienti da demolizioni». 1. - La l.r. Umbria 29 dicembre 2003, n. 26, recante «Ulteriori modificazioni, nonche' integrazioni, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attivita' di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni» disciplina materia che si sovrappone in parte alla legge 6 dicembre 1992, n. 394 che titola «Legge quadro sulle aree protette». L'art. 1 della legge quadro dispone che «1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese (....)». Le norme contenute nella legge quadro sulle aree protette costituiscono dunque parametro per valutare la legittimita' costituzionale delle norme che le Regioni, nella propria competenza legislativa, adottano in materia. E cio', in quanto la legge quadro si colloca nell'ambito della tutela dell'ambiente, che e' valore costituzionale, e le norme della medesima sono standards di tutela uniformi a valere sull'intero territorio nazionale anche ove incidenti sulle competenze legislative regionali ex art. 117 Cost. (nel testo novellato), che nel loro esercizio debbono ad essi uniformarsi. 2. - L'art. 5 della l.r. Umbria n. 26/2003 disciplina le «aree di cava» (comma 1), disponendo che e' comunque vietata l'apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse all'interno, tra gli altri ambiti o vincoli ostativi, dei «parchi nazionali e regionali, comprese le aree contigue» (comma 2). Al comma 3, peraltro, dispone «all'interno degli ambiti di cui al comma 2 sono consentiti interventi di ampliamento o completamento delle cave in esercizio e di reinserimento o recupero ambientale di cave dismesse, come definiti e nei soli casi previsti dal PRAE». L'eccezione e' puntualizzata al comma 5 «Per gli interventi ricadenti all'interno degli ambiti di cui alla lettera g) («parchi nazionali e regionali, comprese le aree contigue») del comma 2, nella Conferenza di cui al comma 7 dell'art. 5-bis, la giunta regionale esprime parere vincolante, fermo restando che non sono consentiti interventi di ampliamento ad eccezione di quelli destinati alla estrazione di pietre ornamentali in corso di attivita' alla data di entrata in vigore della presente legge». La previsione normativa viola l'art. 11, comma 3, lettera b), della legge quadro sulle aree protette (394/1991), che tra le attivita' e le opere che sono vietate all'interno del parco, in quanto si ritiene che compromettono la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, indica « l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonche' l'asportazione di minerali»; nonche' l'art. 22, comma 1, lettera d), che indica tra i principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali la «adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformita' ai principi di cui all'art. 11, di regolamenti delle aree protette». La norma regionale, invero, nella lettera e nello spirito antepone gli interessi puramente economici di sfruttamento del territorio alla tutela dell'ambiente, e quindi viola l'art. 117, comma 2, lettera s) Cost. L'art. 117, comma 2, lettera s) Cost., esprime una esigenza unitaria per cio' che concerne la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ponendo un limite agli interventi a livello regionale che possano pregiudicare gli equilibri ambientali. La valutazione della compromissione dell'equilibrio ambientale nella fattispecie in esame e' stata compiuta dal legislatore nazionale, e rientrava nella sua competenza, con la emanazione della legge quadro sulle aree protette, che puo' essere qualificata come norma interposta. 3. - L'art. 21 della l.r. Umbria n. 26/2003, introduce l'art. 18-ter nella l.r. n. 2/2003, il cui comma 1 dispone che «I materiali provenienti da scavi di opere civili, pubbliche o private, assimilabili per qualita' ai materiali di cui all'art. 2, comma 1 (materiali di cava) e non impiegati nella realizzazione delle opere stesse, sono ceduti a titolo gratuito al comune competente per territorio, qualora sulla base delle previsioni progettuali, eccedano la quantita' di ventimila metri cubi totali». La norma, se letta in combinato disposto del comma 2 («Il comune utilizza, direttamente o indirettamente i materiali di cui al comma 1 per le finalita' di cui al comma 4 dell'art. 12, ovvero dispone per il loro conferimento, a titolo oneroso, a impianti di prima lavorazione o trasformazione di materiali di cava presenti nel territorio regionale») concretizza una ipotesi di espropriazione de iure senza indennizzo e per una finalita' puramente lucrativa (risparmio di spesa nell'acquisto degli inerti o cessione dietro corrispettivo). Detta norma si pone in contrasto con gli articoli 3, 41 e 42 della Costituzione, che, sulla base del principio di eguaglianza, tutelano la iniziativa privata ed il diritto di proprieta', e esula dalla competenza legislativa regionale andando ad incidere sulla materia «ordinamento civile» riservata dall'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato.