Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 307 e 384 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza in epigrafe; 2) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 307 e 384 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria con la medesima ordinanza. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2004. Il Presidente: Zagrebelsky Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 20 aprile 2004. Il direttore della cancelleria:Di Paola 04C0486