Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    1) Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della  questione di
legittimita'  costituzionale degli artt. 307 e 384 del codice penale,
sollevata,  in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice
per  le  indagini  preliminari  del  Tribunale di Reggio Calabria con
l'ordinanza in epigrafe;
    2)   Dichiara   la  manifesta  infondatezza  della  questione  di
legittimita'  costituzionale degli artt. 307 e 384 del codice penale,
sollevata,  in riferimento all'art. 2 della Costituzione, dal giudice
per  le  indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria con la
medesima ordinanza.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2004.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                      Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 20 aprile 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
04C0486