P. Q. M.
    Visti gli articoli 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953;
    Ritenuto  non  manifestamente  infondata  e rilevante ai fini del
presente   giudizio   la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla
legge  1°  agosto  2003,  n. 214,  che  ha  convertito  in legge, con
modificazioni,  il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, in relazione
agli  articoli 2, 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui impone
l'obbligo  di versare in cancelleria, a pena di inammissibilita', una
somma  pari  alla  meta' del massimo edittale della sanzione inflitta
dall'organo accertatore;
    Sospende  il  giudizio  62/C/04 del Ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2004;
    Sospende,  conseguentemente, l'efficacia esecutiva della sanzione
irrogata al ricorrente;
    Dispone   la   immediata   trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza sia notificata, a cura della
cancelleria,  alle  parti  in causa e al Presidente del Consiglio dei
ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera.
        Sondrio, addi' 29 marzo 2004
                   Il giudice di pace: Maggipinto
04C0694