P. Q. M. Visti gli articoli 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953; Ritenuto non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, in relazione agli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui impone l'obbligo di versare in cancelleria, a pena di inammissibilita', una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore; Sospende il giudizio 62/C/04 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2004; Sospende, conseguentemente, l'efficacia esecutiva della sanzione irrogata al ricorrente; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera. Sondrio, addi' 29 marzo 2004 Il giudice di pace: Maggipinto 04C0694