P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134  Cost.  e  23  legge  23, marzo 1953 n. 87,
ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza;
    Solleva  d'ufficio,  la  questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 204-bis  del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dalla
legge  1°  agosto  2003,  n. 214  che  ha  convertito  in  legge, con
modificazioni,  il d.l. 27 giugno 2003, n. 151 per contrasto, con gli
artt. 2,  3  e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella
parte  in  cui  prevede  che,  all'atto  del deposito del ricorso, il
ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a
pena  di  inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del
massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore.
    Sospende  il  presente  giudizio  n. 179  del  ruolo generale per
affari contenziosi dell'anno 2004;
    Manda  alla  cancelleria  per l'immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria di notificare la presente ordinanza alle
parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri;
    Manda  alla  cancelleria  di  comunicare la presente ordinanza ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Mileto addi', 6 aprile 2004
                     Il giudice di pace: Di Leo
04C0698