P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 23, marzo 1953 n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza; Solleva d'ufficio, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 27 giugno 2003, n. 151 per contrasto, con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che, all'atto del deposito del ricorso, il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Sospende il presente giudizio n. 179 del ruolo generale per affari contenziosi dell'anno 2004; Manda alla cancelleria per l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri; Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Mileto addi', 6 aprile 2004 Il giudice di pace: Di Leo 04C0698