P. Q. M.
    Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  ai  sensi
dell'art. 23  legge 11 marzo 1953, n. 87 la questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 7  della legge 20 novembre 1982, n. 890 per
contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione;
    Ordina  che  gli  atti  del  processo  siano trasmessi alla Corte
costituzionale  e sospende il processo medesimo a mente dell'art. 23,
legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone  che  la  presente  ordinanza sia notificata a cura della
cancelleria  al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti delle Camere.
        Milano, addi' 5 febbraio 2004
                 Il giudice di pace: Polastri Menni
04C0701