P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione; Ordina che gli atti del processo siano trasmessi alla Corte costituzionale e sospende il processo medesimo a mente dell'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere. Milano, addi' 5 febbraio 2004 Il giudice di pace: Polastri Menni 04C0701