P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Ritenuta rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in parte qua, dell'art. 1, ottavo comma, lett. a) del d.l. 9 settembre 2002 n. 195 convertito dalla legge n. 222 del 9 ottobre 2002, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Aosta, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2004. Il Presidente: Guida Il referendario estensore: Altavista 04c0718