P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Ritenuta  rilevante  ai fini della decisione e non manifestamente
infondata  la questione di legittimita' costituzionale, in parte qua,
dell'art. 1,  ottavo comma, lett. a) del d.l. 9 settembre 2002 n. 195
convertito  dalla  legge n. 222 del 9 ottobre 2002, per contrasto con
l'art. 3   della   Costituzione,   sospende  il  giudizio  e  dispone
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri  e  comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
    Cosi'  deciso  in Aosta, nella camera di consiglio del 22 gennaio
2004.
                        Il Presidente: Guida
Il referendario estensore: Altavista
04c0718