P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 2, 3, 4, 13, 16, 27 comma 2 e 29 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 7 lett. c) della legge 30 luglio 2002 n. 189, come modificato dall'art. 2 del d.l. 9 settembre 2002 n. 195 convertito in legge 9 ottobre 2002 n. 222, nei sensi di cui in motivazione. Ordina la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, nonche' la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, e la comunicazione della medesima ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' deciso in Brescia, il 16 gennaio 2004. Il Presidente: Mariuzzo Il giudice relatore ed estensore: Morri 04C0719