P. Q. M.
    Visto  l'art. 23  della  legge  11  marzo  1953  n. 87,  dichiara
rilevante  e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 2,
3,  4,  13,  16,  27 comma 2 e 29 della Costituzione, la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 33,  comma  7  lett. c) della
legge  30  luglio 2002 n. 189, come modificato dall'art. 2 del d.l. 9
settembre  2002 n. 195 convertito in legge 9 ottobre 2002 n. 222, nei
sensi di cui in motivazione.
    Ordina la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli
atti  alla  Corte  costituzionale, nonche' la notifica della presente
ordinanza  alle  parti  in  causa  ed al Presidente del Consiglio dei
ministri,  e  la  comunicazione  della medesima ai Presidenti dei due
rami del Parlamento.
    Cosi' deciso in Brescia, il 16 gennaio 2004.
                       Il Presidente: Mariuzzo
              Il giudice relatore ed estensore: Morri
04C0719