ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio per conflitto d'attribuzione sorto a seguito della nota
del   Dipartimento  per  i  servizi  nel  territorio  e  lo  sviluppo
dell'istruzione  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e
della  ricerca  13 gennaio  2003,  prot. n. 136, che conferisce ad un
proprio  ispettore  dell'Ufficio  scolastico  regionale  di Milano un
incarico ispettivo nelle scuole paritarie della provincia di Palermo,
promosso  con ricorso della Regione Siciliana, notificato il 6 maggio
2003, depositato in cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 17
del registro conflitti 2003.
    Udito nell'udienza pubblica del 6 aprile 2004 il giudice relatore
Paolo Maddalena;
    Uditi gli avvocati Michele Arcadipane e Giovanni Carapezza Figlia
per la Regione Siciliana.

                          Ritenuto in fatto

    1.  -  La  Regione  Siciliana, con ricorso notificato il 6 maggio
2003  e depositato il successivo 12 maggio, ha sollevato conflitto di
attribuzione  nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri
in relazione alla nota 13 gennaio 2003, prot. n. 136, con la quale il
Dipartimento   per   i   servizi   nel   territorio   e  lo  sviluppo
dell'istruzione  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e
della  ricerca  ha  incaricato  un  proprio  ispettore  di effettuare
un'ispezione  presso  scuole  paritarie  della  provincia di Palermo,
chiedendo  che  questa  Corte  dichiari  che  non  spetta allo stesso
Ministero  il  potere  di  ispezione  nei  confronti  degli  istituti
scolastici  paritari  presenti  nella  Regione  e,  per  conseguenza,
annulli  la  nota  impugnata  ed i conseguenti atti ispettivi, sia in
relazione  agli  articoli 13  (recte:  14), 17 e 20 del regio decreto
legislativo  15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della
Regione Siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio
1948,  n. 2,  e  alle  relative  norme  di  attuazione  in materia di
pubblica istruzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio  1985,  n. 246  (Norme  di  attuazione  dello statuto della
regione   siciliana  in  materia  di  pubblica  istruzione),  sia  in
relazione  agli articoli 117 e 118 della Costituzione ed al principio
di leale cooperazione.
    2.  -  La  ricorrente  espone  che un ispettore del Ministero, su
incarico  conferito  con  la  nota  impugnata,  ha  svolto una visita
ispettiva   presso  l'Istituto  regionale  d'arte  di  Bagheria,  nei
giorni 5  e 7 marzo 2003, finalizzata alla verifica della sussistenza
dei requisiti per la parita' scolastica.
    2.1.   -   La  Regione  lamenta  che  l'atto  ministeriale  e  le
conseguenti  operazioni poste in essere dall'incaricato nei confronti
dell'Istituto  regionale  d'arte di Bagheria inciderebbero in materia
di ispezioni scolastiche presso scuole paritarie operanti nell'ambito
territoriale  siciliano  e  dunque  sull'esercizio  di una competenza
amministrativa  ordinaria,  in  violazione  dello statuto regionale e
delle relative norme di attuazione.
    In  particolare, la Regione rileva che gli articoli 14 e 17 dello
statuto  assegnerebbero  alla  competenza  legislativa  regionale  le
materie  dell'istruzione  elementare,  media e universitaria e che il
successivo  art. 20  attribuirebbe alla Regione le funzioni esecutive
ed amministrative nelle materie di competenza legislativa regionale.
    La   ricorrente  rileva  inoltre  che  l'art. 3  delle  norme  di
attuazione   dello   statuto   in   materia  di  pubblica  istruzione
conferirebbe  specificamente  alla  Regione Siciliana «le funzioni di
vigilanza  e  tutela  spettanti  all'amministrazione  dello Stato nei
confronti  di  enti,  istituti ed organismi locali, anche a carattere
consorziale,  che  svolgono  nella  regione  attivita'  nelle materie
trasferite a norma del presente decreto».
    In  questo quadro normativo la Regione sostiene che ogni funzione
amministrativa,  ed  in  particolare  la funzione ispettiva, relativa
alle  istituzioni  scolastiche  della  Regione  Siciliana  sarebbe di
propria   esclusiva  competenza,  sicche'  anche  i  poteri  previsti
dall'art. 6  della  legge  10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita'
scolastica  e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione),
dichiaratamente  esercitati  dal  Ministero  con  la  nota impugnata,
rientrerebbero in tale esclusiva competenza.
    La  ricorrente sottolinea, peraltro, che la propria competenza in
relazione  alla  attuazione  della  nuova  disciplina  sulla  parita'
scolastica  sarebbe sostanzialmente incontestata. A tal fine richiama
la  nota  27 settembre  2000,  n. 7698  del  Ministero della pubblica
istruzione,  Direzione  generale  per l'istruzione media non statale,
nella quale il Ministero, proprio in relazione alle scuole paritarie,
riconosce  la  competenza  della Regione ad esercitare le funzioni di
riconoscimento   della  parita'  scolastica,  nonche'  le  successive
circolari 14 febbraio 2001, n. 30 e 14 maggio 2001, n. 87, in tema di
parita'   scolastica,  nelle  quali  il  Ministero  precisa  l'ambito
applicativo  eccettuandone  le  Regioni  Sicilia e Valle d'Aosta e le
Province   di   Trento   e  di  Bolzano  «in  ragione  dell'autonomia
statutaria».
    La  Regione  Siciliana  rileva,  infine, che ove pure l'attivita'
posta  in  essere non fosse da qualificare quale «attivita' ispettiva
in senso proprio», ma quale indagine meramente conoscitiva, nondimeno
sarebbero  lesi  i  medesimi  parametri invocati, «in quanto anche le
funzioni tese a reperire informazioni statistiche rientrano in quelle
correlate  alle funzioni di vigilanza sulle istituzioni scolastiche»,
di esclusiva competenza regionale.
    2.2.  -  La  Regione  Siciliana  assume  altresi' che l'attivita'
ispettiva  disposta  con l'impugnata nota del 13 gennaio 2003 sarebbe
in contrasto con gli articoli 117 e 118 della Costituzione.
    Infatti   l'art. 117  della  Costituzione,  pur  riservando  alla
legislazione  esclusiva  statale le «norme generali sull'istruzione»,
lascerebbe  alla  Regione  la  competenza  normativa «operativa» e di
dettaglio  e  l'art. 118  della  Costituzione, sancendo i principi di
sussidiarieta',   differenziazione   ed   adeguatezza,  consentirebbe
l'imputazione  di  una  funzione  amministrativa allo Stato «soltanto
qualora fosse necessario assicurarne l'esercizio unitario».
    In   particolare,   la   ricorrente   sostiene   che  l'ispezione
costituirebbe  una  ingerenza  indebita  nelle competenze regionali e
configurerebbe  «una  anomala forma di controllo, posta in essere, in
buona   sostanza,   in   via  sostitutiva,  ed  al  di  la'  di  ogni
procedimentalizzazione del relativo potere».
    2.3.  -  La  Regione Siciliana ritiene, infine, la violazione del
principio di leale cooperazione da parte del Ministero, il quale, nel
disporre l'ispezione, non avrebbe agito d'intesa con la Regione, ne',
successivamente,  avrebbe  dato  riscontro  alcuno alla nota 13 marzo
2003,   prot.   n. 493,  dell'Assessorato  regionale  beni  culturali
ambientali  e  pubblica  istruzione, con la quale la ricorrente aveva
chiesto chiarimenti sulle indagini ispettive disposte, sollecitandone
la sospensione.

                       Considerato in diritto

    1.  -  La Regione Siciliana ha proposto conflitto di attribuzione
nei  confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione
alla nota 13 gennaio 2003, prot. n. 136, con la quale il Dipartimento
per  i  servizi  nel  territorio  e  lo  sviluppo dell'istruzione del
Ministero   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  ha
conferito ad un proprio ispettore un incarico ispettivo presso scuole
paritarie  della  provincia  di  Palermo,  chiedendo che questa Corte
dichiari che non spetta allo Stato, e per esso al predetto Ministero,
il  potere  di  ispezione  nei  confronti  degli  istituti scolastici
paritari  presenti  nella Regione e, per conseguenza, annulli la nota
impugnata,  nonche'  i  conseguenti  atti ispettivi, sia in relazione
agli  articoli 13  (recte: 14), 17 e 20 del regio decreto legislativo
15 maggio  1946,  n. 455  (Approvazione  dello  statuto della Regione
Siciliana),  convertito  dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 2,  e  alle  relative  norme  di  attuazione di cui al decreto del
Presidente   della   Repubblica  14 maggio  1985,  n. 246  (Norme  di
attuazione  dello  statuto  della  Regione  Siciliana  in  materia di
pubblica  istruzione), sia in relazione agli articoli 117 e 118 della
Costituzione ed al principio di leale cooperazione.
    2. - Il ricorso e' fondato.
    3.  - Occorre innanzitutto ricostruire il quadro normativo in cui
si colloca il conflitto in esame.
    Gli  articoli 14  e  17  dello  statuto  della  Regione Siciliana
assegnano  alla Regione competenza legislativa primaria in materia di
istruzione elementare e competenza legislativa concorrente in materia
di istruzione media e universitaria.
    L'art. 20  dello stesso statuto attribuisce, poi, alla Regione le
funzioni  esecutive  ed  amministrative  nelle  materie di competenza
legislativa regionale.
    Inoltre,  le  norme  di  attuazione  dello  statuto in materia di
pubblica   istruzione  assegnano,  genericamente,  alla  Regione  «le
attribuzioni  degli  organi  centrali  e  periferici  dello  Stato in
materia  di  pubblica  istruzione»  (art. 1)  e,  specificamente, «le
funzioni  di  vigilanza  e tutela spettanti all'amministrazione dello
Stato  nei  confronti  di enti, istituti ed organismi locali, anche a
carattere  consorziale,  che  svolgono  nella Regione attivita' nelle
materie trasferite a norma del presente decreto» (art. 3).
    L'art. 8  delle  medesime  norme  di  attuazione  tiene  ferma la
competenza  dello  Stato  in  ordine  alla  disciplina  della  natura
giuridica  e  del riconoscimento legale degli istituti scolastici non
statali  e  assegna valore legale in tutto il territorio nazionale ai
titoli  di  studio  conseguiti  negli istituti scolastici non statali
«parificati,  pareggiati  e  legalmente riconosciuti dalla Regione in
conformita' dell'ordinamento statale».
    Ed  e'  da  precisare  che  dal combinato disposto dei richiamati
articoli 1  e 8 delle norme di attuazione dello statuto in materia di
pubblica  istruzione  risulta,  da  un lato, che spetta allo Stato la
disciplina  del  riconoscimento  legale degli istituti scolastici non
statali e, dall'altro, che spetta alla Regione Siciliana l'emanazione
dell'atto  di riconoscimento legale, di parificazione o pareggiamento
degli stessi.
    Questo  assetto normativo e' stato confermato dagli articoli 77 e
620  del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti in materia di
istruzione,  relative  alle  scuole  di ogni ordine e grado), i quali
hanno  riaffermato  l'autonomia  regionale in materia, e non e' stato
contraddetto,   ne'   dalle  successive  riforme  dell'organizzazione
amministrativa   dello  Stato  (decreto  legislativo  31 marzo  1998,
n. 112,  recante  «Conferimento  di funzioni e compiti amministrativi
dello  Stato  alle  Regioni  ed  agli  enti locali, in attuazione del
capo I  della  legge  15 marzo 1997, n. 59», e decreto del Presidente
della  Repubblica  11 agosto  2003,  n. 319,  recante «Regolamento di
organizzazione  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca»), ne' dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche  al  titolo  V  della  parte  seconda della Costituzione),
stante  il disposto dell'art. 10 della stessa, per il quale la «nuova
disciplina»  si  applica  alle  Regioni a statuto speciale solo nella
parte  in cui prevede forme di autonomia piu' ampia rispetto a quella
gia' attribuita.
    Per  completezza va, infine, aggiunto che l'art. 9 delle norme di
attuazione  dello  statuto  in materia di pubblica istruzione prevede
che   l'amministrazione  della  Regione  Siciliana,  sino  a  diversa
previsione,  si  avvale,  per  lo  svolgimento  delle sue funzioni in
materia  di istruzione, degli organi dello Stato presenti nel proprio
territorio, i quali sono soggetti alle direttive della Regione.
    4.   -  Nell'ambito  di  questo  assetto  normativo  deve  essere
inquadrata  la  legge  10 marzo  2000,  n. 62  (Norme  per la parita'
scolastica  e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione),
la  quale introduce nel sistema nazionale di istruzione, accanto alle
altre  gia' note istituzioni scolastiche non statali, la nuova figura
della «scuola paritaria».
    La  citata legge attribuisce espressamente (art. 1, comma 6) allo
Stato,  e  per  esso  al  Ministero, la competenza amministrativa per
l'accertamento   dell'originario  possesso  e  della  permanenza  dei
requisiti per il riconoscimento della parita' scolastica.
    Questa  disciplina  non  comporta,  peraltro,  alcuna modifica al
descritto assetto delle competenze in materia, ne' puo' essere intesa
quale  attribuzione  allo Stato della competenza amministrativa sulle
«scuole  paritarie» esistenti nel territorio della Regione Siciliana,
in  quanto  anche  tale nuova species deve essere ricondotta al genus
degli  istituti  scolastici non statali previsto e disciplinato dalle
norme  di  attuazione  dello statuto regionale in materia di pubblica
istruzione (come peraltro riconosciuto dallo stesso Ministero, con le
circolari  14 febbraio 2001, n. 30, 14 maggio 2001, n. 87, e 18 marzo
2003, n. 31, e con la nota 27 settembre 2000, prot. n. 7698).
    In  relazione  alle  scuole  paritarie  esistenti  nel territorio
regionale  siciliano  deve,  pertanto,  riconoscersi  alla Regione la
competenza amministrativa e, per quanto qui interessa, la funzione di
ispezione e di vigilanza, ferma la competenza legislativa dello Stato
a  disciplinare  le  norme  generali  sull'istruzione  e  i  principi
dell'assetto ordinamentale del sistema nazionale di istruzione.
    5. - Chiarito l'assetto delle competenze in materia di istruzione
scolastica  non  statale nel territorio della Regione Siciliana, deve
procedersi   alla  qualificazione  dell'attivita'  demandata  con  la
impugnata nota 13 gennaio 2003, prot. n. 136.
    Essa  conferisce,  in  effetti,  un  incarico  ispettivo in senso
proprio.
    A  parte  il  nomen  recato dal provvedimento in questione, tanto
nell'oggetto  quanto  nel testo, che parlano espressamente di «visite
ispettive»,   e'   da   rilevarsi   che   l'incarico   ispettivo   e'
dichiaratamente  conferito al fine di verificare la sussistenza ed il
permanere   dei  presupposti  per  il  riconoscimento  della  parita'
scolastica,  funzione  questa che, come si e' visto, e' di competenza
della Regione Siciliana.
    D'altro  canto  non e' da sottovalutare che l'attivita' demandata
all'ispettore  si  sostanzia  non  solo nel monitoraggio dei progetti
educativi,   ma,   segnatamente,  nell'acquisizione  di  elementi  di
conoscenza  e  di  «giudizio  sull'operato»  degli istituti secondari
parificati sull'intero territorio nazionale.
    La nota in questione, specifica, infatti, che l'incaricato «avra'
cura  di  assumere  dati  ed  elementi  di  giudizio  con riferimenti
analitici  alle  voci contenute nelle allegate Linee guida», le quali
si  riferiscono  a  tutti  gli  elementi strutturali, organizzativi e
funzionali   dell'istituzione  scolastica  (tipologia  dell'istituto,
strutture  materiali  e  attrezzature, personale, progetto educativo,
organi  collegiali  e  rapporto  con  il territorio), sicche' la loro
«analitica»   verifica  non  puo'  che  qualificarsi  come  attivita'
ispettiva in senso proprio.
    Riconosciuta, pertanto, tale natura all'attivita' posta in essere
dal  Ministero  con  la  nota  13 gennaio  2003,  prot.  n. 136, deve
rilevarsi  la  violazione  da  parte  del  predetto  Ministero  delle
attribuzioni  della Regione Siciliana risultanti dai sopra richiamati
articoli 14,  17  e 20 dello statuto regionale e 1 e 3 delle norme di
attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione.
    6.  -  Ne',  d'altra  parte,  la  violazione  delle  attribuzioni
regionali  puo'  essere  esclusa  in  base all'indicazione, contenuta
nella   nota  impugnata,  che  la  causa  dell'ispezione  sarebbe  il
«monitoraggio   dei   progetti  educativi  e  dell'opera  svolta  sul
territorio  nazionale  dagli  Istituti  secondari paritari» e sarebbe
effettuata  dal  Ministero  «in  attesa dell'avvio di una sistematica
opera  di  valutazione  ...  di  competenza  dell'INVALSI»  (Istituto
nazionale  per  la  valutazione del sistema di istruzione), istituito
con decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.
    Infatti, come si e' appena visto, dalla nota impugnata emerge che
la  finalita'  della  disposta  ispezione  non  e' la valutazione del
sistema  di  istruzione,  ma  la  verifica del mantenimento, da parte
delle istituzioni scolastiche non statali, dei requisiti previsti per
il riconoscimento della parita'.
    Ed  in ogni caso, in attesa dell'avvio del sistema di valutazione
nazionale  e  del completamento della normativa di riferimento (anche
in  relazione  al  coordinamento  tra  i  poteri  centrali  demandati
all'ente  nazionale  e  quelli delle autonomie regionali, ordinarie e
speciali),  va  rimarcato  che l'attivita' di vigilanza del Ministero
deve  svolgersi  nel  rispetto delle richiamate competenze statutarie
regionali in materia di pubblica istruzione.