ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 27, commi 1 e
3,   lettera d),  del  decreto  legislativo  28 agosto  2000,  n. 274
(Disposizioni  sulla  competenza  penale del giudice di pace, a norma
dell'articolo 14  della  legge  24 novembre  1999, n. 468), promosso,
nell'ambito  di  un  procedimento  penale,  dal Giudice di pace di S.
Agata  di  Militello  con ordinanza del 20 febbraio 2003, iscritta al
n. 559  del  registro  ordinanze  2003  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 34, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 28 aprile 2004 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
    Ritenuto  che  il  Giudice  di  pace di S. Agata di Militello, su
eccezione  del  pubblico  ministero,  ha  sollevato,  in  riferimento
all'art. 112    della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 27,  commi 1  e  3, lettera d), del decreto
legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni sulla competenza
penale  del  giudice  di  pace,  a norma dell'articolo 14 della legge
24 novembre   1999,   n. 468),   in   quanto   «prevede  la  semplice
trascrizione  dell'imputazione  "copiata"  dal  ricorso  immediato ex
art. 21»  del medesimo decreto legislativo, assumendo che in tal modo
«viene  completamente  esautorata  la  funzione  prevista dalla Carta
costituzionale»;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata manifestamente
inammissibile, in quanto l'ordinanza di rimessione e' del tutto priva
di  motivazione  in  ordine  alla  rilevanza  e  alla  non  manifesta
infondatezza, e comunque non fondata.
    Considerato   che   l'ordinanza   di   rimessione  difetta  della
descrizione  della  fattispecie  oggetto del giudizio a quo ed e' del
tutto  carente  di  motivazione  in  ordine alla rilevanza e alla non
manifesta infondatezza della questione;
        che    la   questione   deve   pertanto   essere   dichiarata
manifestamente  inammissibile (v., da ultimo, ordinanze n. 53 e n. 51
del 2004).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.