Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riservata   ogni   decisione   sulle  questioni  di  legittimita'
costituzionale  relative agli articoli 14, 21 e 32, commi 21, 22 e 23
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire  lo  sviluppo  e  per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici),  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 24 novembre
2003,   n. 326,   sollevate   dalle   Regioni  Campania,  Toscana  ed
Emilia-Romagna con i ricorsi citati in epigrafe;
    Riuniti i giudizi,
    1) dichiara    l'illegittimita'   costituzionale   del   comma 25
dell'art. 32    del    decreto-legge    30 settembre   2003,   n. 269
(Disposizioni  urgenti  per  favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento  dei conti pubblici), nel testo originario e in quello
risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in
cui  non  prevede  che  la  legge  regionale di cui al comma 26 possa
determinare limiti volumetrici inferiori a quelli ivi indicati;
    2) dichiara    l'illegittimita'   costituzionale   del   comma 26
dell'art. 32  del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario
e  in  quello  risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003,
nella  parte  in  cui  non  prevede  che  la  legge  regionale  possa
determinare  la  possibilita',  le  condizioni  e  le  modalita'  per
l'ammissibilita'  a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio
di cui all'allegato 1;
    3) dichiara    l'illegittimita'   costituzionale   del   comma 14
dell'art. 32  del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario
e  in  quello  risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003,
nella  parte  in cui non prevede il rispetto della legge regionale di
cui al comma 26;
    4) dichiara    l'illegittimita'   costituzionale   del   comma 33
dell'art. 32  del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario
e  in  quello  risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003,
nella  parte  in  cui  prevede le parole «entro sessanta giorni dalla
data  di  entrata  in vigore del presente decreto» anziche' le parole
«tramite la legge di cui al comma 26»;
    5) dichiara    l'illegittimita'   costituzionale   del   comma 37
dell'art. 32  del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario
e  in  quello  risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003,
nella  parte  in  cui  non  prevede  che la legge regionale di cui al
comma 26  possa  disciplinare diversamente gli effetti del prolungato
silenzio del comune;
    6) dichiara    l'illegittimita'   costituzionale   del   comma 38
dell'art. 32  del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario
e  in  quello  risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003,
nella  parte  in  cui  prevede  che  sia  l'allegato  1  dello stesso
decreto-legge  n. 269 del 2003, anziche' la legge regionale di cui al
comma 26,  a  determinare  la  misura  dell'anticipazione degli oneri
concessori, nonche' le relative modalita' di versamento;
    7) dichiara   l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 32  del
decreto-legge  n. 269  del  2003,  nel  testo  originario e in quello
risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in
cui  non  prevede  che  la  legge  regionale di cui al comma 26 debba
essere  emanata  entro  un  congruo termine da stabilirsi dalla legge
statale;
    8) dichiara   l'illegittimita'  costituzionale  del  comma 49-ter
dell'art. 32  del  decreto-legge  n. 269  del  2003, introdotto dalla
legge di conversione n. 326 del 2003;
    9)  dichiara  l'illegittimita' costituzionale dell'allegato 1 del
decreto-legge  n. 269  del  2003,  nel  testo  originario e in quello
risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in
cui  determina  la misura dell'anticipazione degli oneri concessori e
le relative modalita' di versamento;
    10) dichiara  inammissibile  il  ricorso  n. 6 del 2004, proposto
dalla Regione Lazio;
    11) dichiara  inammissibili  le  questioni proposte dalla Regione
Campania,  con  i  ricorsi  indicati  in  epigrafe, nei confronti dei
commi 44,  45,  46,  47,  48,  49 e 50 dell'art. 32 del decreto-legge
n. 269  del  2003,  nonche' dei commi 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49-bis,
49-quater  e  50 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, come
risultanti dalla conversione in legge ad opera della legge n. 326 del
2003;
    12) dichiara  inammissibile  la  questione proposta dalla Regione
Marche,  con  il  ricorso  n. 8  del 2004, nei confronti del comma 10
dell'art. 32  del decreto-legge n. 269 del 2003 come risultante dalla
conversione in legge ad opera della legge n. 326 del 2003;
    13) dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 32  del  decreto-legge n. 269 del 2003, nel
testo  originario  e  in quello risultante dalla legge di conversione
n. 326  del  2003,  per  violazione degli articoli 32, 41 e 42 Cost.,
proposte dalla Regione Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;
    14) dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 32  del  decreto-legge n. 269 del 2003, nel
testo  originario  e  in quello risultante dalla legge di conversione
n. 326  del  2003, per violazione dell'art. 114 Cost., proposte dalla
Regione Campania con i ricorsi indicati in epigrafe;
    15) dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 32  del  decreto-legge n. 269 del 2003, nel
testo  originario  e  in quello risultante dalla legge di conversione
n. 326  del  2003,  per violazione dell'art. 97 Cost., proposte dalle
Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Friuli-Venezia Giulia, con i ricorsi
indicati in epigrafe;
    16) dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 32  del  decreto-legge n. 269 del 2003, nel
testo  originario  e  in quello risultante dalla legge di conversione
n. 326  del  2003, per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo
del   principio  di  eguaglianza,  proposte  dalle  Regioni,  Marche,
Toscana,  Emilia-Romagna,  Umbria  e  Friuli-Venezia  Giulia,  con  i
ricorsi indicati in epigrafe;
    17) dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 32  del  decreto-legge n. 269 del 2003, nel
testo  originario  e  in quello risultante dalla legge di conversione
n. 326  del  2003,  per violazione dell'art. 25 Cost., proposte dalla
Regione Marche con i ricorsi indicati in epigrafe;
    18) dichiara  cessata la materia del contendere in relazione alle
questioni  di  legittimita'  costituzionale del comma 10 dell'art. 32
del  decreto-legge n. 269 del 2003, per violazione degli articoli 118
e  119  Cost.,  proposte dalle Regioni Marche e Toscana con i ricorsi
n. 81 e n. 82 del 2003;
    19) dichiara  cessata la materia del contendere in relazione alle
questioni   di  legittimita'  costituzionale  dei  commi 6,  9  e  24
dell'art. 32  del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario
e  in  quello  risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003,
proposte  dalle  Regioni  Marche  e Toscana con i ricorsi indicati in
epigrafe;
    20) dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 32  del  decreto-legge n. 269 del 2003, nel
testo  originario  e  in quello risultante dalla legge di conversione
n. 326  del  2003,  per violazione dell'art. 77 Cost., proposte con i
ricorsi indicati in epigrafe;
    21) dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 32  del decreto-legge n. 269 del 2003, come
risultante dalla conversione in legge ad opera dalla legge n. 326 del
2003,  per  violazione  dell'art. 79  Cost.,  proposta  dalla Regione
Marche con il ricorso n. 10 del 2004;
    22) dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 32  del  decreto-legge n. 269 del 2003, nel
testo  originario  e  in quello risultante dalla legge di conversione
n. 326  del  2003,  per  violazione dell'art. 9 Cost., proposte con i
ricorsi indicati in epigrafe;
    23) dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 32  del  decreto-legge n. 269 del 2003, nel
testo  originario  e  in quello risultante dalla legge di conversione
n. 326  del  2003, per violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo
del  principio  di ragionevolezza, proposte con i ricorsi indicati in
epigrafe;
    24) dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 32  del  decreto-legge n. 269 del 2003, nel
testo  originario  e  in quello risultante dalla legge di conversione
n. 326  del  2003,  per violazione dell'art. 137, terzo comma, Cost.,
proposta dalla Regione Campania con i ricorsi indicati in epigrafe;
    25) dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 32  del  decreto-legge n. 269 del 2003, nel
testo  originario  e  in quello risultante dalla legge di conversione
n. 326  del  2003, per violazione dell'art. 119 Cost., proposte con i
ricorsi indicati in epigrafe;
    26) dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 32  del  decreto-legge n. 269 del 2003, nel
testo  originario  e  in quello risultante dalla legge di conversione
n. 326   del   2003,   per   violazione   del   principio   di  leale
collaborazione, proposte con i ricorsi indicati in epigrafe;
    27)  dichiara   non   fondata   la   questione   di  legittimita'
costituzionale  del comma 5 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del
2003,  nel  testo  originario  e  in quello risultante dalla legge di
conversione  n. 326  del  2003,  per violazione degli artt. 117 e 118
Cost., proposta dalle Regioni Marche e Toscana con i ricorsi indicati
in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 24 giugno 2004.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                       Il redattore: De Siervo
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 28 giugno 2004.
                      Il cancelliere: Fruscella
                                                             Allegato
    Ordinanza  emessa  nell'udienza  pubblica dell'11 maggio 2004 nei
giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 32 del decreto-legge
n. 269  del  2003  e  dell'art. 32  del medesimo d.l. come convertito
dalla  legge  n. 326  del  2003,  promossi  dalle  Regioni  Campania,
Toscana,  Emilia-Romagna,  Umbria,  Lazio  e Marche nei confronti del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorsi  iscritti  al
registro  ricorsi  nn. 76  del 2003, 82 del 2003, 83 del 2003, 87 del
2003, 6 del 2004, 8 del 2004 e 14 del 2004.
    Considerato  che  il  giudizio  di costituzionalita' delle leggi,
promosso  in  via  di  azione  ai  sensi  dell'art. 127 Cost. e degli
artt. 31  e  seguenti  della  legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione  e  sul  funzionamento  della  Corte costituzionale), e'
configurato  come svolgentesi esclusivamente fra soggetti titolari di
potesta'  legislativa,  fermi  restando, per i soggetti privi di tale
potesta',  i  mezzi  di tutela delle loro posizioni soggettive, anche
costituzionali,   di  fronte  ad  altre  istanze  giurisdizionali  ed
eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale;
    che   pertanto,   alla   stregua  della  normativa  in  vigore  e
conformemente  alla  costante  giurisprudenza  di  questa  Corte  (da
ultimo,  cfr.  sentenza n. 338 del 2003), non e' ammesso l'intervento
in tali giudizi di soggetti privi di potere legislativo.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara inammissibili gli interventi spiegati nei giudizi in via
principale  relativi all'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione
dell'andamento  dei  conti pubblici) nel testo originario e in quello
risultante  dalla legge di conversione n. 326 del 2003, dai comuni di
Roma, Salerno, Ischia e Lacco Ameno, nonche' dal CODACONS e dal World
Wide Fund For Nature (WWF) ONLUS.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
04C0801