P. Q. M. Vista la legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenutala non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio, solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 e dell art. 5, commi primo e secondo, della legge 12 giugno 2003, n. 134 in contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione nei limiti e nei termini di cui in motivazione. Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 11 dicembre 2003 Il giudice: Lamberti 04C0816