P. Q. M.
    Vista  la  legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23
della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenutala  non  manifestamente infondata e rilevante ai fini del
presente    giudizio,    solleva   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  1  e  dell  art. 5, commi primo e secondo,
della legge 12 giugno 2003, n. 134 in contrasto con gli artt. 3 e 111
della Costituzione nei limiti e nei termini di cui in motivazione.
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina la trasmissione degli alla Corte costituzionale.
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata al Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e  comunicata  ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
        Firenze, addi' 11 dicembre 2003
                        Il giudice: Lamberti
04C0816