P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87;
    Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza;
    Solleva   d'ufficio   questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'articolo  204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285,
introdotto  dalla  legge  1° agosto  2003 n. 214 che ha convertito in
legge, con modificazioni, il decreto legge 27 giugno 2003 n. 151, per
contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione della Repubblica
italiana,  nella  parte  in cui prevede che all'atto del deposito del
ricorso il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice
di  pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla
meta'  del  massimo  edittale  della  sanzione  inflitta  dall'organo
accertatore;
    Sospende  il presente giudizio, n. 388 del ruolo generale per gli
affari contenziosi dell'anno 2003;
    Manda alla cancelleria:
        1.  di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale;
        2.  di  notificare  la  presente  ordinanza  alle parti ed al
Presidente del Consiglio dei ministri;
        3.  di  comunicare  la presente ordinanza residenti delle due
Camere del Parlamento.
          Terracina, addi' 28 gennaio 2004
                     Il giudice di pace: Fedele
04C0818