P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza; Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, introdotto dalla legge 1° agosto 2003 n. 214 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 27 giugno 2003 n. 151, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione della Repubblica italiana, nella parte in cui prevede che all'atto del deposito del ricorso il ricorrente debba versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore; Sospende il presente giudizio, n. 388 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2003; Manda alla cancelleria: 1. di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 2. di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri; 3. di comunicare la presente ordinanza residenti delle due Camere del Parlamento. Terracina, addi' 28 gennaio 2004 Il giudice di pace: Fedele 04C0818