P. Q. M.
    Visto ed applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 403,  primo  e secondo comma,
c.p. in riferimento agli artt. 3, primo comma e 8, primo comma, della
Costituzione  nella  parte  in  cui  non prevede l'applicazione della
diminuzione di pena di cui all'art. 406 c.p. nel caso in cui l'offesa
sia rivolta alla religione cattolica;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale;
    Dispone   la   sospensione   del  processo  per  pregiudizialita'
costituzionale;
    Ordina  la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza
del Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento;
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
        Verona, addi' 16 marzo 2004
                        Il giudice: Zenatelli
04C0820