P. Q. M. Visto ed applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 403, primo e secondo comma, c.p. in riferimento agli artt. 3, primo comma e 8, primo comma, della Costituzione nella parte in cui non prevede l'applicazione della diminuzione di pena di cui all'art. 406 c.p. nel caso in cui l'offesa sia rivolta alla religione cattolica; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone la sospensione del processo per pregiudizialita' costituzionale; Ordina la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Verona, addi' 16 marzo 2004 Il giudice: Zenatelli 04C0820