IL TRIBUNALE Nel procedimento a carico di Spataru Elisa per la convalida dell'arresto eseguito nei suoi confronti ai sensi dell'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato con legge n. 189/2002, ha emesso la seguente ordinanza in relazione alla questione, sollevata dal difensore dell'arrestata, di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies cit. in relazione all'art. 13, commi 2 e 3, della Costituzione, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dell'indagato; Si osserva quanto segue L'art. 13 Cost. prevede che di norma la restrizione della liberta' personale sia disposta per atto motivato dell'autorita' giudiziaria e che solo «in casi eccezionali di necessita' ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorita' di pubblica sicurezza puo' adottare provvedimenti provvisori» i quali dovranno essere convalidati dall'autorita' giudiziaria entro termini brevissimi; La valutazione che dunque deve essere effettuata da questo giudice, seppure sotto il semplice profilo della non manifesta infondatezza, deve riguardare la conformita' costituzionale della norma denunciata sotto i seguenti profili: eccezionale necessita' ed urgenza e tassativita'; Per quanto riguarda il requisito dell'eccezionalita', la norma in questione non sembra censurabile poiche' l'art. 14, come modificato dal legislatore del 2002, non prevede lo strumento coercitivo in via generale per determinate categorie di reati, ma solamente per due fattispecie espressamente indicate (quelle di cui ai commi 5 e 5-quinquies) per le quali si fa eccezione al principio costituzionale secondo cui la possibilita' di dispone la privazione della liberta' personale e' affidata in via esclusiva e per atto motivato all'autorita' giudiziaria; In altri termini il legislatore ha indicato in modo preciso e dettagliato i casi di arresto da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, sicche' in definitiva appare rispettato anche il principio della tassativita' imposta dalla norma costituzionale; Il carattere di eccezionalita' non deve essere tuttavia valutato in termini assoluti, ma in relazione ai parametri dell'eccezionalita' e dell'urgenza, valutazione questa che non deve essere disgiunta da un esame della ratio degli istituti previsti in via generale dall'art. 13 della Costituzione; Per quanto riguarda la valutazione della gravita' del fatto, il giudice a quo, dovendosi limitare al vaglio della non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, non puo' spingersi oltre una valutazione sommaria di tale profilo perche', a meno che non appaia di tutta evidenza la lievita' della condotta sanzionata (v. ad es. la contravvenzione di cui all'art. 85 del T.U. delle leggi di P.S. - divieto di comparire mascherato in luogo pubblico - dichiarato illegittimo con sent. n. 39 del 1970 nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio) c'e' il rischio di entrare nel merito di valutazioni discrezionali rimesse al legislatore; ne' il fatto che il reato per cui e' previsto l'arresto abbia natura contravvenzionale appare determinante in tal senso poiche' la norma costituzionale non opera alcun distinguo, mentre non mancano nel sistema altri casi in cui sia previsto l'arresto per ipotesi contravvenzionali; A diverse conclusioni deve pervenirsi in relazione al requisito della eccezionale urgenza con la quale possono essere adottati provvedimenti provvisori nei confronti dell'autore del reato. Sotto tale profilo non puo' prescindersi da una valutazione piu' generale dell'istituto dell'arresto che e' stato previsto dal legislatore costituente e da quello del codice di rito come mezzo eccezionale a disposizione dell'autorita' di polizia per limitare la liberta' personale dell'autore del reato laddove i tempi per chiedere l'intervento del giudice ne pregiudicherebbe l'esito, intervento che e' necessariamente richiesto in via successiva sia per la ratifica dell'operato della polizia sia per rendere piu' stabile la misura cautelare (ai sensi dell'art. 121 disp. att. c.p.p. «il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in liberta' quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di misure coercitive»); Nel caso di specie, trattando di fattispecie per la quale non e' possibile richiedere e dispone alcuna misura cautelare, non sembra che l'urgenza abbia alcuna funzione strumentale in ambito strettamente processuale se non quella di imporre la celebrazione dei processo con rito direttissimo, mentre non puo' sfuggire a questo giudice che, come si desume dalla stessa rubrica della norma censurata (esecuzione dell'espulsione) e dagli istituti previsti dalla stessa disposizione di legge (accompagnamento alla frontiera, respingimento, trattenimento nei centri di permanenza, ordine di allontanarsi dal territorio) il legislatore ha inteso assicurare nel modo piu' efficace l'allontanamento dal territorio dei cittadini extracomunitari non in regola con le norme interne ed ha previsto a tal fine dei meccanismi idonei a realizzare nel piu' breve tempo possibile tale fine; Sotto tale profilo ritiene il giudicante che l'arresto obbligatorio non consenta in alcuna maniera di accelerare i tempi di allontanamento del cittadino straniero al quale sono applicabili tutti gli strumenti amministrativi previsti dalla legge come ribadito dall'ultimo inciso del comma 5-quinquies dell'art. 14 («Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore puo' disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo»); In definitiva non appare con evidenza nessuna ragione di urgenza, coerente con il dettato costituzionale, che giustifichi la privazione della liberta' personale nei confronti di cittadini extracomunitari i quali, pur essendo rei di una contravvenzione perla quale il legislatore ha previsto la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno, non potranno poi essere oggetto di altri provvedimenti cautelari, ma tutt'al piu' sottoposti a misure di allontanamento dal territorio comunque garantite in via amministrativa previo il nulla dell'autorita' giudiziaria; Ritenuto pertanto che la questione sollevata dalla difesa non sia manifestamente infondata nei limiti anzidetti; Ritenuto altresi' che la questione sollevata dalla difesa appare rilevante ai fini del decidere dovendosi provvedere in ordine alla convalida dell'arresto dell'imputata Spataru Elisa eseguito in base all'art. 14, comma 5-quinquies citato;