Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    1)   dichiara   l'illegittimita'   costituzionale   dell'art. 13,
comma 5-bis,  del  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall'art. 2 del
decreto-legge  4 aprile  2002,  n. 51  (Disposizioni  urgenti recanti
misure  di  contrasto  all'immigrazione  clandestina  e  garanzie per
soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera),
convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 7 giugno 2002, n. 106,
nella  parte  in  cui  non prevede che il giudizio di convalida debba
svolgersi  in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento
di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa;
    2)  dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle questioni di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 13,  commi 4  e 5, del citato
decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 13, comma 4,
dello  stesso  decreto  legislativo  n. 286 del 1998, come sostituito
dall'art. 12, comma 1, lettera c), della legge 30 luglio 2002, n. 189
(Modifica  alla  normativa  in  materia  di immigrazione e di asilo),
sollevate, in riferimento agli artt. 13, 24 e 111 della Costituzione,
dal Tribunale di Roma, con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                      Il redattore: Mezzanotte
                      Il cancelliere: Di Paola
      Depositata in cancelleria il 15 luglio 2004.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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