Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    1) dichiara    l'illegittimita'    costituzionale   dell'art. 14,
comma 5-quinquies,  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito
dal  comma 1  dell'art. 13  della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella
parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del
medesimo art. 14 e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;
    2)  dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della questione di
legittimita'  costituzionale del combinato disposto dell'art. 558 del
codice  di  procedura penale, nonche' degli artt. 13, commi 3, 3-bis,
3-quater,  e  14, comma 5-quinquies, del predetto decreto legislativo
25 luglio  1998,  n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002,
n. 189,  sollevata, in riferimento agli artt. 24, 101, secondo comma,
e  111  della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con l'ordinanza
in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                     Il redattore: Neppi Modona
                      Il cancelliere: Di Paola
      Depositata in cancelleria il 15 luglio 2004.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
04C0868