Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dal comma 1 dell'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto; 2) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 558 del codice di procedura penale, nonche' degli artt. 13, commi 3, 3-bis, 3-quater, e 14, comma 5-quinquies, del predetto decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004. Il Presidente: Zagrebelsky Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 15 luglio 2004. Il direttore della cancelleria: Di Paola 04C0868