Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    1)   dichiara   non   fondate   le   questioni   di  legittimita'
costituzionale degli artt. 7, commi 2 e 4, 8, comma 1, e 10, comma 2,
della  legge  6 marzo  2001,  n. 64  (Istituzione del servizio civile
nazionale),  sollevate, con il ricorso iscritto al n. 21 del registro
dei  ricorsi  del  2001,  dalla  Provincia  autonoma  di  Trento, per
violazione  degli  artt. 8, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17),
20), 21), 23), 25) e 29), 9, numeri 2), 4), 5) e 10), e 16 del d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto
Adige)  e delle relative norme di attuazione; dell'art. 4 del decreto
legislativo  16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto
speciale  per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti
legislativi  statali  e  leggi  regionali  e  provinciali, nonche' la
potesta'   statale  di  indirizzo  e  coordinamento);  dell'autonomia
finanziaria  riconosciuta  alla Provincia dal titolo VI dello statuto
speciale, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme
per  il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige
e  delle  Province  autonome  di  Trento  e di Bolzano con la riforma
tributaria); dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989;
    2)   dichiara   non   fondate   le   questioni   di  legittimita'
costituzionale degli artt. 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8,
9,  11,  12  e  13  del  decreto  legislativo  5 aprile  2002,  n. 77
(Disciplina  del  servizio  civile  nazionale a norma dell'articolo 2
della  legge 6 marzo 2001, n. 64), sollevate, con il ricorso iscritto
al  n. 44 del registro dei ricorsi del 2002, dalla Provincia autonoma
di Trento, per violazione delle medesime norme indicate al precedente
n. 1  del  dispositivo,  nonche' dell'art. 117, primo, quarto e sesto
comma,  della  Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale
18 ottobre  2001,  n. 3  (Modifiche  al  titolo V della parte seconda
della Costituzione);
    3)   dichiara   inammissibili   le   questioni   di  legittimita'
costituzionale  degli  artt. 3,  comma 6,  e 4, comma 1, del predetto
decreto  legislativo  5 aprile 2002, n. 77, sollevate, con il ricorso
iscritto  al n. 44 del registro dei ricorsi del 2002, dalla Provincia
autonoma   di   Trento,  in  riferimento  agli  artt. 3  e  76  della
Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
                     Il Presidente: Zagrebelsky
                        Il redattore: Contri
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 16 luglio 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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