Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 282 e 474 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nonche' all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004. Il Presidente: Onida Il redattore: Vaccarella Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 16 luglio 2004. Il direttore della cancelleria:Di Paola 04C0877