Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
del  combinato disposto degli artt. 282 e 474 del codice di procedura
civile  sollevata,  in  riferimento  agli  artt. 3, 24 e 111, secondo
comma,  della  Costituzione, nonche' all'art. 6 della Convenzione per
la  salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004.
                        Il Presidente: Onida
                      Il redattore: Vaccarella
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 16 luglio 2004.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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